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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36427/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità, già affermata in primo grado, per il reato di tentata estorsione e per i fatti indicati ai capi a), b) e c) dell’imputazione. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al riconoscimento da parte della persona offesa e alla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni e del collaboratore di giustizia, sostenendo che queste ultime non fossero corroborate da riscontri esterni. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 603 c.p.p. in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Con il quarto ha censurato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., contestando che la condotta fosse diretta a favorire il clan nel suo complesso. Con il quinto ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo aspecifici tutti i motivi perché riproponevano censure già formulate in appello senza confrontarsi con le risposte puntuali della sentenza impugnata. Quanto ai primi due motivi, la Corte d’appello aveva spiegato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia trovavano conferma in quelle della persona offesa, che aveva riconosciuto senza esitazioni l’imputato; il mancato riconoscimento fotografico riguardava invece il fratello della vittima, mentre le divergenze testimoniali erano state valutate e razionalmente ridimensionate. Il terzo motivo non si confrontava con le ragioni della Corte d’appello, che aveva rilevato la radicale genericità della richiesta di rinnovazione istruttoria. Il quarto non si misurava con la motivazione secondo cui la condotta era soggettivamente diretta a favorire il clan nel suo complesso, anche dopo l’arresto del singolo associato coinvolto. Il quinto non confutava le ragioni addotte per negare le attenuanti generiche e per escludere la rilevanza degli elementi favorevoli indicati dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    il terzo motivo, che eccepisce violazione di legge processuale in relazione all’art. 603 del codice di rito, è aspecifico, dato il mancato confronto con la sentenza, in cui, con congrue ragioni (v. p. 9 della sentenza impugnata), si è evidenziata la radicale genericità caratterizzante la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale

    La censura sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è inammissibile per aspecificità se non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, in particolare con la valutazione di genericità della richiesta.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    il quarto motivo, che deduce violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod. pen., è anch’esso aspecifico, come la condotta dell’imputato fosse soggettivamente orientata a favorire il clan Belforte nel suo complesso e non il singolo associato Lombardi, come dimostrato dal perdurare della condotta anche in seguito all’arresto di quest’ultimo

    La censura sull’aggravante mafiosa è aspecifica quando non si confronta con la motivazione che desume la finalità di agevolare il clan nel suo complesso dal protrarsi della condotta anche dopo l’arresto del singolo associato.

  • art. 62-bis c.p.

    il quinto motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., è aspecifico, dato il mancato confronto con la sentenza, in cui, con congrue ragioni (v. p. 10 della sentenza impugnata), si sono adeguatamente rimarcate le ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze attenuanti e, altrettanto efficacemente, si sono disattese le notazioni circa gli asseriti elementi positivi valorizzabili, in tesi difensiva, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La censura sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifica se non contesta in modo argomentato le ragioni ostative indicate nella sentenza e la valutazione degli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già dedotte in appello senza svolgere una critica argomentata alle risposte e alle ragioni della sentenza impugnata.
  • La contestazione della valutazione delle prove deve confrontarsi con la motivazione che individua i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, chiarisce il contenuto dei riconoscimenti e valuta le eventuali divergenze testimoniali; la mera riproposizione delle obiezioni difensive non assolve tale onere.
  • La censura relativa alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è aspecifica quando non confuta la motivazione della sentenza impugnata che abbia rilevato la genericità della richiesta.
  • La censura sull’aggravante di agevolazione mafiosa è aspecifica se non si confronta con la motivazione che individua la finalità di favorire il sodalizio nel suo complesso, anziché il singolo associato.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifica se non affronta le ragioni ostative espresse dal giudice di merito e la valutazione degli elementi favorevoli dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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