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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12473/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione/spaccio di sostanza stupefacente in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per fatto commesso il 22 febbraio 2024. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità del danno o del pericolo di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la Corte di merito non l'avesse applicata nonostante la ricorrenza dei presupposti. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva spiegato in modo logico ed esaustivo che l'attenuante non era configurabile: la sostanza era di tipo stupefacente, in quantitativo non modesto, e tra quelle più lucrative, sicché non poteva parlarsi di pregiudizio lievissimo o di valore pressoché irrisorio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato per la condotta relativa alla sostanza stupefacente; il ricorso non ne contesta la sussistenza, ma il mancato riconoscimento di una attenuante.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando l'oggetto del reato sia sostanza stupefacente in quantità non modesta e di elevato valore lucrativo, mancando un pregiudizio lievissimo di valore pressoché irrisorio.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio effettivamente minimo e di valore pressoché irrisorio; non può essere riconosciuta quando il fatto abbia ad oggetto beni o sostanze di rilevante valore economico o lucrativo.
  • Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che censuri il mancato riconoscimento di un'attenuante se la motivazione della Corte di merito è coerente, completa e non manifestamente illogica.
  • La valutazione sulla tenuità del danno deve essere compiuta in concreto, considerando quantità e natura dell'oggetto materiale del reato, oltre al suo valore economico intrinseco o di mercato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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