Ordinanza n. 2595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università degli Studi di Perugia ha proposto appello contro una sentenza del TAR Umbria favorevole alla controparte, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia sostanziale riguarda somme asseritamente dovute dall’appellato, quantificate in euro 35.511,00 ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. 165/2001, a titolo di omesso versamento. Dalla fase cautelare emergono prospettazioni difensive che il Collegio ha ritenuto meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, senza tuttavia ravvisare un pericolo di recupero delle somme nelle more.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Pur ritenendo che le argomentazioni dell’appello richiedano un approfondimento in sede di merito, il Collegio ha escluso il periculum in mora: le somme di euro 35.511,00, ove effettivamente dovute, possono essere recuperate all’esito del giudizio, quando la pretesa pecuniaria sarà assistita da un quadro di maggiore certezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; la sospensione della sentenza è stata negata per l’insussistenza del periculum in mora.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001
Indicato quale base normativa della pretesa di versamento delle somme asseritamente dovute dall’appellato; la fondatezza della pretesa è rimessa all’approfondimento del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la mera necessità di approfondire nel merito le prospettazioni difensive non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza, se manca un concreto periculum in mora.
- Non sussiste un pericolo cautelare irreparabile quando le somme pecuniarie asseritamente dovute possono essere recuperate all’esito del giudizio, una volta definita con certezza la relativa pretesa.
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