Sentenza del 10/02/2017 n. 3594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una seconda intimazione di pagamento relativa a una cartella per IVA, IRPEF e IRAP 2004, contestando il criterio di calcolo degli interessi di mora applicati dopo il 2000. Sosteneva che, in assenza di successivi decreti ministeriali, dovesse applicarsi il saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., anziché il tasso stabilito dal D.M. Finanze 28 luglio 2000. Equitalia ha dedotto, tra gli altri motivi, che la medesima questione era già contenuta in una precedente intimazione di pagamento, notificata nel febbraio 2009 e non impugnata dalla contribuente, con conseguente definitività del debito per interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di Equitalia, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha stabilito che la precedente intimazione, non impugnata, aveva reso definitivo l'importo degli interessi di mora e il relativo criterio di calcolo. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati soltanto per vizi propri; la contribuente, invece, aveva contestato un debito già determinato nella precedente intimazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
Una nuova intimazione di pagamento non può essere utilizzata per contestare profili sostanziali già contenuti in un precedente atto autonomamente impugnabile, se quest'ultimo non è stato impugnato tempestivamente.
Art. 30, D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e consente la determinazione del relativo tasso mediante decreto ministeriale; nel caso concreto, il criterio previsto dal D.M. 28 luglio 2000 era già stato applicato in una precedente intimazione non contestata.
D.M. Finanze 28 luglio 2000
Ha determinato il tasso degli interessi di mora applicabile alla riscossione coattiva. La Corte non ha deciso nel merito la questione della sua applicabilità agli anni successivi al 2000, perché la contestazione è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione della precedente intimazione.
Art. 1284 c.c.
Prevede il saggio legale degli interessi e, secondo la contribuente, avrebbe dovuto operare in via suppletiva in assenza di nuovi decreti ministeriali. La Corte non ha esaminato definitivamente tale argomento.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi per proporre ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Art. 382 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva l'inammissibilità del ricorso originario, di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa dichiarando tale inammissibilità.
Art. 39, D.Lgs. n. 112 del 1999
È stato invocato da Equitalia in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, ma il motivo è rimasto assorbito.
Art. 1, comma 150, L. n. 244 del 2007
È stato richiamato da Equitalia quale possibile criterio speciale di calcolo degli interessi sui tributi, ma la questione non è stata esaminata per l'accoglimento del motivo preliminare relativo alla definitività della precedente intimazione.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione contiene una determinata pretesa, inclusi gli interessi e i relativi criteri di calcolo, deve essere impugnato tempestivamente per i suoi vizi propri.
- Una successiva intimazione relativa alla stessa cartella non riapre normalmente i termini per contestare importi o criteri di calcolo già indicati in un precedente atto non impugnato.
- L'omessa impugnazione di un atto autonomamente impugnabile può rendere definitivo il debito in esso quantificato, impedendo contestazioni successive sul medesimo fondamento.
- Prima di impugnare una nuova intimazione è necessario verificare la presenza di precedenti notifiche relative alle stesse somme e distinguere tra vizi propri del nuovo atto e contestazioni già definibili con il precedente.
- La sentenza non stabilisce in via generale quale tasso fosse corretto per gli anni successivi al 2000: la decisione si fonda esclusivamente sull'inammissibilità della contestazione tardiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →