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Ordinanza

Ordinanza n. 2944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale; ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna - Parma che aveva deciso sulla relativa domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna - Parma nell’ambito della controversia relativa alla revoca del nulla osta all’ingresso in Italia. In sede cautelare sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento, ai fini del fumus boni iuris, i motivi dedotti in primo grado concernenti la mancata partecipazione procedimentale e l’omessa valutazione della possibilità di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. È emerso che l’appellante, dopo un primo periodo di lavoro presso l’impresa che aveva richiesto il nulla osta, è attualmente assunto a tempo indeterminato da altra impresa. Sotto il profilo del periculum, è stata inoltre dedotta e valutata l’assenza di pericoli per la sicurezza pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini del riesame della posizione dell’appellante da parte dell’Amministrazione procedente. Ha ritenuto che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, i motivi relativi alla mancata partecipazione procedimentale e alla mancata valutazione della possibile concessione di un permesso per attesa occupazione presentassero profili di fondatezza, ferma la necessità che il TAR li esamini compiutamente nella fase di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum, in assenza di pericoli per la sicurezza pubblica, e ha disposto che le esigenze cautelari fossero soddisfatte mediante il riesame amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di profili di fondatezza delle censure relative alla mancata partecipazione procedimentale può giustificare l’accoglimento dell’appello ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • Nel riesame della posizione di un cittadino straniero destinatario della revoca del nulla osta all’ingresso, l’amministrazione deve valutare anche la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione quando risulti che l’interessato abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un’impresa diversa da quella originariamente richiedente il nulla osta.
  • In assenza di pericoli per la sicurezza pubblica, le esigenze cautelari del cittadino straniero possono essere adeguatamente tutelate mediante l’ordine all’amministrazione di riesaminare la sua posizione, anziché mediante l’immediato annullamento dell’atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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