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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-Imm. r.m. del 12.12.2025, notificato in data 02.02.2026 a mani dell’interessato, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha decretato il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da affidamento a motivi di lavoro presentata dal sig. -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da affidamento a motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore del 12 dicembre 2025, notificato il 2 febbraio 2026, con il quale è stata rifiutata la conversione del permesso di soggiorno da affidamento a motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a riferire che le questioni prospettate necessitano di adeguato approfondimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, senza definire il merito della controversia. La decisione è motivata dalla necessità di un adeguato approfondimento delle questioni dedotte e dal rilevante periculum in mora ravvisato nel caso concreto. Il giudice ha ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione controversa fino alla decisione di merito, previo bilanciamento degli interessi coinvolti. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la necessità di un adeguato approfondimento delle questioni dedotte, combinata con un rilevante periculum in mora, può giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla decisione di merito.
  • La concessione della tutela cautelare richiede un bilanciamento degli interessi coinvolti volto a preservare la situazione controversa, mantenendola re adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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