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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13255/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione richiedeva interessi dovuti a seguito della sospensione giudiziale di alcune cartelle esattoriali, per il periodo in cui era stata disposta la sospensione. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria aveva respinto la tesi dell’estinzione del giudizio per rottamazione e aveva accolto parzialmente l’appello dell’Erario, ritenendo dovuti gli interessi al tasso legale per il periodo dal 9 luglio 2013 al 31 dicembre 2015 e al tasso del 4,5% dal 1 gennaio 2016 al 20 giugno 2016. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 1282 c.c., sostenendo che gli interessi dovessero essere calcolati al tasso del 4,5% anche per il periodo anteriore all’1 gennaio 2016.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Ha ritenuto corretta l’applicazione del principio secondo cui, nella sospensione giudiziale dell’atto impositivo, gli interessi spettano secondo il tasso legale fino al 31 dicembre 2015, mentre solo dalla data di efficacia della novella introduttiva del comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 si applica il tasso del 4,5%. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’intimata. È stato inoltre richiamato che la soccombenza dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    Nel periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa; la norma ha effetto dal 1 gennaio 2016 e non attribuisce interessi per il passato, ma uniforma il tasso per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

  • art. 39 d.P.R. 602/1973

    Disciplina il diverso caso della sospensione amministrativa della riscossione, prevedendo fin dall’origine un tasso di interessi superiore al legale; non è la base normativa degli interessi dovuti in caso di sospensione giudiziale.

  • art. 1282 c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa previsione di legge o di titolo; tale regola opera per gli interessi dovuti in caso di sospensione giudiziale prima della novella del 2015.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando la parte soccombente è un’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    art. 9, comma 1, lett. r), n. 4; art. 12, comma 1

    La novella che introduce il comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 si applica dal 1 gennaio 2016.

Massime di principio

  • In caso di sospensione giudiziale di un atto impositivo, gli interessi dovuti all’Amministrazione per il ritardato pagamento si fondano, fino alla disciplina speciale introdotta dal comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992, sulla regola generale dell’art. 1282 c.c. e sono pertanto dovuti al tasso legale.
  • L’art. 39 d.P.R. 602/1973 riguarda la sospensione amministrativa della riscossione e non può essere automaticamente esteso alla sospensione giudiziale, che ha disciplina e ratio differenti.
  • La previsione dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992 non introduce un diritto nuovo agli interessi, ma adegua, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, il tasso applicabile alla sospensione giudiziale a quello previsto per la sospensione amministrativa.
  • Quando la sospensione giudiziale viene revocata, il creditore pubblico ha diritto agli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, con decorrenza e misura determinate dal quadro normativo temporale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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