Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3301/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 590/2024, pubblicata in data 12/07/2024, e notificata il 18/07/2024.

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, notificata il 18 luglio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico annuale di euro 500 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero ad accreditare euro 2.500 sulla Carta. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva integralmente adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, l'accredito della somma con gli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante l'accredito di euro 2.500 sulla Carta elettronica del docente. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato, qualificandoli come interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. e limitando l'accoglimento della domanda a tale componente. L'ordine di ottemperanza è stato escluso quanto alle spese liquidate nella sentenza lavoristica, poiché il ricorso non era stato proposto anche dai difensori antistatari, titolari di un autonomo diritto di credito. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia per compiere gli atti necessari. Il compenso commissariale, se concretamente dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con attribuzione al difensore richiedente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di riconoscere, in sede di ottemperanza, gli interessi legali sulla somma dovuta; nel caso concreto gli interessi corrono dalla data del passaggio in giudicato e sono riconosciuti come interessi corrispettivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto richiesto per l'esecuzione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Gli interessi legali sulla somma oggetto di condanna possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., dalla data del passaggio in giudicato, nei limiti degli interessi corrispettivi.
  • Il difensore antistatario è titolare di un autonomo diritto di credito per le spese processuali attribuitegli; pertanto, il destinatario della condanna principale non può ottenere in sede di ottemperanza l'esecuzione della parte relativa a tali spese se il difensore non ha agito personalmente o non è parte del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.