Sentenza del 21/01/2020 n. 211 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Redditometro - contraddittorio - è necessario - produzione probatoria - è possibile. Dichiarazione omessa - anno di imposta 2008 - termine di accertamento - entro il quinto anno - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento sintetico effettuato con il c.d. redditometro relativo all'anno d'imposta 2008; il contribuente ha contestato la validità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo e ha sollevato questioni relative alla tempestività dell'imposizione in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, nell'ambito dell'accertamento sintetico con redditometro, l'ufficio è obbligato a esperire il contraddittorio invitando il contribuente a comparire per fornire dati e notizie e che il contribuente può produrre idonea documentazione probatoria. Sotto il profilo dei termini, poiché la dichiarazione relativa al 2008 era omessa, l'avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo è considerato tempestivo: pertanto l'accertamento è valido laddove sia stato rispettato il contraddittorio o sia data la possibilità di produrre prove
Norme richiamate
Norme sul termine di accertamento per omessa dichiarazione (disciplina dell'Amministrazione finanziaria)
Per le ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione il termine per notificare l'avviso di accertamento si estende fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione; la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno è quindi tempestiva
Principio del contraddittorio e disposizioni procedurali dell'Agenzia nella fase di accertamento sintetico (redditometro)
Nell'accertamento sintetico basato sul redditometro l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire per consentire il contraddittorio e la produzione di documenti e chiarimenti; l'inosservanza del contraddittorio può rilevare sulla legittimità dell'atto se ha impedito al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico basato sulle spese (redditometro) l'ufficio deve sempre esperire il contraddittorio preventivo: il contribuente deve essere invitato a comparire e può fornire documentazione e spiegazioni che possono incidere sulla determinazione del reddito
- Se il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione, il termine per notificare l'avviso di accertamento è esteso al quinto anno successivo e la notifica entro il 31 dicembre di tale quinto anno è tempestiva
- La mancata attivazione del contraddittorio da parte dell'ufficio può comportare l'annullamento o la riduzione dell'accertamento solo qualora venga dimostrato che il contribuente abbia subito un effettivo pregiudizio nella possibilità di difesa
- In fase amministrativa e giudiziaria il contribuente deve raccogliere e produrre elementi di prova (documenti, ricevute, giustificativi di spesa) per contrastare il reddito presunto calcolato con il redditometro
- Verificare sempre la tempestività della notifica rispetto ai termini previsti: contestare tempestivamente eventuali vizi formali o la violazione del contraddittorio per tutelare la propria posizione
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