Cassazione Civile, Ordinanza n. 15155/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una lunga sequenza di procedure esecutive fondate su un medesimo titolo esecutivo, derivante dall’impugnazione di un licenziamento dichiarato illegittimo. Nella procedura esecutiva n. 22736/08, avviata per l’espropriazione di crediti della società debitrice verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervennero diversi creditori. Tra essi, un’avvocata intervenne per il credito relativo agli onorari distratti a suo favore ex art. 93 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29 marzo 2010, assegnò le somme ai creditori e rilevò l’avvenuto soddisfacimento del credito dell’avvocata, con sola rifusione delle spese di intervento. Successivamente, quando i ricorrenti intervennero nella medesima procedura, la società debitrice propose opposizione all’esecuzione eccependo l’estinzione del processo esecutivo. Il giudice dell’esecuzione accolse l’eccezione; il reclamo fu rigettato dal Tribunale; la Corte d’appello confermò, ritenendo che l’estinzione si producesse automaticamente con la rinuncia dell’ultimo creditore titolato e che il relativo provvedimento avesse natura dichiarativa. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dell’art. 630, comma 3, c.p.c., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2023, sostenendo che il giudice che aveva pronunciato l’estinzione aveva poi partecipato anche al collegio sul reclamo, con conseguente nullità e difetto di giurisdizione/competenza; 2) erroneità della declaratoria di estinzione perché, al momento del loro intervento, sarebbe stato ancora presente un creditore insoddisfatto, e dunque la procedura non poteva considerarsi esaurita. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte relativa alla pretesa nullità automatica per la partecipazione del giudice astenuto, osservando che tale circostanza legittima solo una ricusazione, non già la nullità del procedimento; ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori censure per assoluta incomprensibilità e carenza di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. e comunque infondato, poiché la sentenza impugnata aveva accertato che il credito dell’interveniente richiamata dai ricorrenti era stato in realtà soddisfatto, salvo euro 700 per spese di intervento, e che comunque la situazione processuale era resa opaca da una molteplicità di azioni esecutive e opposizioni parallele, non adeguatamente riassunte nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi determini di per sé nullità del provvedimento, affermando che il rimedio era la ricusazione, non proposta. Ha poi giudicato le ulteriori doglianze del primo motivo inammissibili per difetto di specificità e chiarezza ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la carente esposizione dei fatti di causa e, comunque, infondato, perché il presupposto fattuale addotto dai ricorrenti era errato: la creditrice indicata risultava già soddisfatta, salvo le spese di intervento, e la procedura poteva quindi dirsi estinta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
credito avente ad oggetto gli onorari, distratti in suo favore
La distrazione delle spese processuali consente al difensore di far valere un credito proprio per gli onorari liquidati nel giudizio in cui è stata disposta la distrazione.
art. 630, comma 3, c.p.c.
La partecipazione al collegio del giudice che ha pronunciato l’estinzione non determina nullità automatica del procedimento o della sentenza; il rimedio è la ricusazione.
art. 153 c.p.c.
La Corte richiama, in astratto, la possibilità di chiedere rimessione in termini per proporre la ricusazione quando la causa di astensione emerga solo successivamente.
art. 52 c.p.c.
La violazione di tale norma non era stata neppure prospettata dai ricorrenti, con conseguente irrilevanza della doglianza nel caso concreto.
art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, completa e specifica dei fatti di causa e dei motivi; la loro omissione o oscurità comporta inammissibilità.
art. 366, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente deve riassumere con chiarezza e completezza i fatti di causa; una narrazione confusa e nebulosa non consente il controllo di legittimità.
art. 366, n. 4, c.p.c.
I motivi devono essere specificamente illustrati; censure generiche, assertive o incomprensibili sono inammissibili.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi non determina, di per sé, nullità del procedimento o della decisione; il rimedio tipico è la ricusazione, da proporre tempestivamente.
- Se il vizio di incompatibilità del giudice emerge solo dopo la decisione, la parte può al più invocare la rimessione in termini per proporre ricusazione, ma deve comunque attivarsi in tal senso; in mancanza, la censura non può essere fatta valere come nullità automatica.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione ordinata, chiara e completa della vicenda processuale: la confusa sovrapposizione di procedimenti, atti e decisioni rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e intelligibili: motivi formulati in modo oscuro, assertivo o privi di adeguata illustrazione sono inammissibili.
- Quando la sentenza impugnata accerta che il credito di uno degli intervenienti è stato soddisfatto, non è sufficiente richiamare la mancata rinuncia formale o una lettura parziale del dato processuale per contestare l’estinzione della procedura esecutiva.
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