L.R. Valle d'Aosta 18/2015
Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Valle d’Aosta un beneficio economico temporaneo, subordinato a requisiti anagrafici, di residenza, reddito e attivazione lavorativa, con patto di inclusione e decadenza in caso di inadempienze. Le domande sono presentate ai servizi competenti; gli interventi sono previsti solo fino al 31 dicembre 2018 e richiedibili una sola volta per nucleo familiare entro tale termine.
Misure regionali valdostane di inclusione attiva e sostegno al reddito
Misure di inclusione attiva e sostegno al reddito in Valle d’Aosta
La legge regionale istituisce un intervento di ultima istanza per sostenere economicamente e favorire l’inclusione sociale di persone esposte a marginalità, in particolare disoccupati e lavoratori autonomi in difficoltà. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta.
Finalità e natura dell’intervento
Le misure sono concepite come protezione sociale residuale, attivabile solo dopo l’esaurimento degli altri ammortizzatori sociali o quando questi non siano applicabili. L’erogazione è subordinata all’accettazione di un percorso di attivazione, che può includere:
- accettazione di un’offerta di lavoro;
- partecipazione a formazione;
- tirocinio formativo;
- riqualificazione;
- volontariato sociale finalizzato al reinserimento lavorativo.
Caratteristiche del beneficio economico
Il sostegno consiste in un beneficio individuale monetario, temporaneo, fino a 4.400 euro lordi per l’intero periodo massimo di concessione, erogato in rate mensili fino a 550 euro. L’importo è determinato dalla deliberazione della Giunta regionale ed è commisurato alla differenza tra la soglia di accesso e l’ISEE del beneficiario. Gli importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Compatibilità e cumulabilità con altre provvidenze
Le misure non sono cumulabili con:
- cassa integrazione;
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione;
- interventi assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione.
Restano però ammesse, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge regionale:
- le misure di contrasto alla povertà del SIA;
- i contributi per il canone di locazione;
- i contributi per il riscaldamento domestico;
- le provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, se l’importo annuo non supera la soglia prevista dalla legge.
Le misure regionali devono inoltre essere coordinate con eventuali misure statali di sostegno al reddito.
Requisiti dei beneficiari
Possono accedere alle misure i soggetti che, alla data della domanda, possiedono tutti i requisiti previsti, tra cui:
- età almeno pari a 25 anni;
- cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato UE regolarmente soggiornante in Italia, oppure cittadinanza extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza continuativa in Valle d’Aosta da almeno 24 mesi;
- presentazione della DID e sottoscrizione del patto di servizio con un Centro per l’impiego regionale, oppure partita IVA attiva o reddito da lavoro inferiore alla soglia fiscale minima;
- attività lavorativa subordinata o autonoma per almeno 365 giorni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, oppure iscrizione come disoccupato presso un Centro per l’impiego regionale da almeno 24 mesi;
- ISEE ordinario o corrente valido non superiore a 6.000 euro, soglia aggiornabile annualmente dalla Giunta regionale;
- assenza dei requisiti per il trattamento pensionistico.
Presentazione della domanda e istruttoria
La domanda va presentata al Centro per l’impiego o allo sportello sociale competente per residenza, usando il modello pubblicato sul sito istituzionale regionale, con la documentazione richiesta, tra cui:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- autocertificazione della residenza continuativa in Valle d’Aosta da almeno 24 mesi;
- dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare;
- ulteriore documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta.
Gli uffici riceventi, con la collaborazione dei servizi sociali e delle strutture regionali competenti, verificano completezza e requisiti, predispongono una proposta di patto di inclusione e la trasmettono al comitato tecnico di coordinamento.
Durata del beneficio e obblighi del beneficiario
Il beneficio è concesso per 5 mesi e può essere prorogato di ulteriori 3 mesi, dopo una sospensione di almeno un mese, se il patto di inclusione avviato con esito positivo richiede più tempo per essere completato.
Il beneficiario deve comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale; la struttura competente adegua conseguentemente l’erogazione.
Patto di inclusione
Il beneficiario stipula con lo sportello sociale o con il Centro per l’impiego competenti un patto di inclusione, estensibile per adesione ai componenti del nucleo familiare. Il patto può prevedere obiettivi di:
- inclusione sociale;
- formazione;
- occupabilità;
- inserimento lavorativo;
- riduzione dei rischi di marginalità dell’intero nucleo.
Il patto stabilisce gli obblighi del beneficiario e le conseguenze della loro violazione, tenendo conto del percorso scolastico e professionale del richiedente e del nucleo familiare, oltre che dei colloqui svolti.
Decadenza e sanzioni amministrative conseguenti
Il beneficiario decade dal beneficio se:
- dichiara il falso o omette variazioni sopravvenute sui requisiti;
- acquisisce i requisiti pensionistici;
- perde lo stato di disoccupazione o, se autonomo, chiude la partita IVA;
- rifiuta un’offerta congrua di lavoro o formazione;
- non rispetta il patto di inclusione per cause a lui imputabili;
- perde la residenza in Valle d’Aosta.
In caso di dichiarazioni false o omissioni, è dovuta la restituzione di quanto indebitamente percepito con interessi, fermo restando il profilo civile e penale; fino alla restituzione il soggetto non può ottenere altri contributi regionali. Nei casi di rifiuto di lavoro/formazione o di mancato rispetto del patto, la nuova domanda è preclusa per 12 mesi dalla violazione.
Comitato tecnico di coordinamento
Presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell’impiego è istituito un comitato tecnico di coordinamento. Esso:
- valuta e approva le domande e i relativi patti di inclusione;
- monitora l’applicazione della legge, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati coinvolti.
Il comitato è nominato dalla Giunta regionale, dura per il periodo di applicazione della legge ed è composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di lavoro, politiche sociali e assistenza economica. Alle riunioni possono partecipare gli operatori che hanno elaborato la proposta di patto. Il funzionamento è disciplinato dalla Giunta e non comporta oneri aggiuntivi.
Erogazione e copertura finanziaria
L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio ad opera della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell’impiego. L’onere complessivo è quantificato in 1.400.000 euro per il 2015 ed è finanziato tramite il fondo straordinario regionale per il sostegno all’inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito presso FINAOSTA S.p.A.
Durata di applicazione e monitoraggio
Gli interventi regionali per l’accesso alle misure sono erogati fino al 31 dicembre 2018. Fino a tale data il beneficio può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.
Il comitato deve monitorare i risultati dell’applicazione della legge e presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull’attuazione.
Attuazione con deliberazione della Giunta
Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione criteri, requisiti, modalità di concessione, presentazione anche telematica delle domande, ulteriori compiti delle strutture regionali e ogni aspetto applicativo necessario.
Valutazione di obsolescenza
La legge è da considerarsi oggi sostanzialmente superata: i contributi sono limitati a un periodo di applicazione scaduto il 31 dicembre 2018 e riguardano un intervento temporaneo legato a uno specifico esercizio di spesa e a un contesto ormai concluso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 dic 2015L.R. Valle d'Aosta 21/2015
- Legge · 11 dic 2015L.R. Valle d'Aosta 20/2015
- Legge · 11 dic 2015L.R. Valle d'Aosta 19/2015
- Legge · 22 dic 2015L.R. Valle d'Aosta 22/2015
- Legge · 25 gen 2016L.R. Valle d'Aosta 1/2016
- Legge · 8 feb 2016L.R. Valle d'Aosta 3/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →