Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 11 - IRES - Reddito d'impresa - Associazione sportive dilettantistica - Determinazione - irregolarità di gestione - irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione la natura non commerciale, ritenendo che l'attività svolta fosse in concreto commerciale e assimilabile alla gestione di una palestra o di una scuola di danza. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulla scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa, sull'uso prevalente del contante, sulla presunta carenza di trasparenza della gestione economico-finanziaria, sulla temporaneità del rapporto associativo e sulla presunta sinallagmaticità tra i versamenti degli associati e i servizi ricevuti. Veniva quindi accertato per il 2013 un reddito d'impresa di 6.564 euro, derivante da ricavi non dichiarati per 54.674 euro. L'associazione ha sostenuto di perseguire finalità sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, di rispettare lo statuto e di possedere i requisiti per il regime agevolativo previsto dall'art. 148 del TUIR.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'associazione e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando infondato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse valorizzato soprattutto irregolarità o anomalie formali della gestione associativa, come l'uso del contante e la documentazione della cassa, senza dimostrare concretamente che l'attività sportiva fosse esercitata con modalità imprenditoriali e lucrative. L'associazione risultava affiliata a organismi sportivi e iscritta al CONI, lo statuto prevedeva finalità sportive e clausole conformi alla normativa agevolativa, le assemblee e i rendiconti risultavano regolarmente effettuati e approvati. Le indagini presso gli associati sono state ritenute generiche e poco significative. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.

    La norma consente, a determinate condizioni, di non considerare commerciali le attività istituzionali svolte da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti degli associati. Tuttavia, l'agevolazione richiede sia il rispetto delle clausole statutarie previste dalla legge sia l'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro.

  • Art. 148, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali ... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

    Il pagamento da parte degli associati non determina automaticamente la natura commerciale dell'attività: occorre distinguere tra quote associative e corrispettivi specifici collegati a prestazioni ulteriori o individualizzate, tenendo conto anche delle eventuali disposizioni agevolative applicabili alle associazioni sportive.

  • Art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Per le associazioni ... sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

    Per le associazioni sportive dilettantistiche, i corrispettivi specifici possono beneficiare della decommercializzazione quando l'attività è direttamente attuativa degli scopi istituzionali e sono rispettate le condizioni normative e statutarie.

  • Art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole...

    Il regime agevolativo presuppone clausole statutarie e concrete modalità di gestione coerenti con il divieto di distribuzione degli utili, la democraticità associativa, la stabilità del rapporto associativo, l'approvazione annuale dei rendiconti, l'elettività degli organi e la pubblicità delle deliberazioni.

  • Art. 90, comma 18, della legge n. 289/2002

    La sentenza richiama la disposizione quale riferimento per i requisiti statutari e organizzativi delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • Art. 25 della legge n. 133/1999

    È stato richiamato dall'associazione per sostenere la legittimità dell'utilizzo del contante entro il limite previsto. La sentenza ha comunque ritenuto che la gestione in contanti, considerata isolatamente, non fosse sufficiente a dimostrare la natura commerciale dell'ente.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10393/2018

    Le agevolazioni tributarie ... dipendono non dall'elemento formale della veste giuridica, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.

    La natura dell'ente deve essere valutata sulla base dell'attività concretamente svolta e non soltanto della forma giuridica o dell'iscrizione formale. Allo stesso tempo, l'amministrazione deve dimostrare con elementi concreti l'esercizio di un'attività commerciale o lucrativa.

Massime di principio

  • Per negare a un'associazione sportiva dilettantistica il regime fiscale agevolato non è sufficiente rilevare irregolarità meramente formali, come verbali sintetici, uso del contante o carenze documentali non decisive: occorre dimostrare concretamente che l'attività sia svolta con modalità commerciali e lucrative.
  • La forma giuridica e l'iscrizione al CONI non garantiscono automaticamente le agevolazioni fiscali. È necessario che l'attività effettivamente svolta sia coerente con le finalità sportive istituzionali, senza distribuzione diretta o indiretta di utili.
  • I pagamenti degli associati devono essere qualificati in base alla loro funzione concreta: quote associative o contributi istituzionali possono essere non commerciali, mentre corrispettivi specifici per prestazioni individualizzate possono assumere natura commerciale, salvo le specifiche deroghe previste per le associazioni sportive.
  • Lo statuto deve contenere le clausole richieste dalla normativa e l'associazione deve applicarle concretamente, garantendo democraticità, partecipazione degli associati, stabilità del rapporto associativo, approvazione dei rendiconti e corretta gestione degli organi sociali.
  • L'onere dell'amministrazione finanziaria non si esaurisce nel raccogliere indizi formali o dichiarazioni generiche degli associati: deve ricostruire le modalità concrete di svolgimento dell'attività e fornire elementi sufficientemente specifici e attendibili.
  • La gestione in contanti può costituire un elemento da verificare, ma da sola non prova l'esercizio di attività commerciale se i pagamenti sono tracciati e documentati nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.