Ordinanza n. 13618/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià s.p.a., è stata collocata al 80° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti ammessi alla fruizione del contributo; - della graduatoria dei “Soggetti a cui è concesso il contributo”, costituente l’Allegato 1 alla predetta nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià S.p.A. non vi è stata inclusa; - della graduatoria dei “Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è stato concesso il contributo”, costituente l’Allegato 2 alla predetta nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià s.p.a. è stata collocata al 80° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili; - sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti (per i quali è stata presentata istanza di accesso agli atti); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Pralongià s.p.a. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sciovie Pralongià s.p.a. il 13 marzo 2026: - del provvedimento di nomina della Commissione di cui alla nota prot. n. 0077916 del 18.02.2025; - del decreto di approvazione della graduatoria e dei contributi recante prot. n. 267769 del 27.11.2025, che reca la correzione dell’errore materiale riferito all’istanza ID 49959; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ostesi dall’Amministrazione resistente con nota reg. gen. n. 14024 del 4.02.2026, e così in particolare del: verbale n. 1 del 11.03.2025; verbale n. 2 del 19.03.2025; verbale n. 3 del 4.06.2025; verbale n. 4 del 11.06.2025; verbale n. 5 del 2.07.2025; verbale n. 6 del 17.07.2025; verbale n. 7 del 17.07.2025; - della nota del Ministero del Turismo – Direzione generale tecnologia retribuzione digitalizzazione e statistica, a firma del RUP, dott.ssa Benedetta Rizzo, reg. gen. n. 258768 del 5.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per la riedizione della procedura e/o, quantomeno, l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Pralongià s.p.a. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 3 aprile 2026: - della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 14 maggio 2026: - in parte qua del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza s.p.a., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione Generale promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza s.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina S.p.a. il 3/6/2026: per il preteso annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e nell’atto di proposizione di motivi aggiunti; ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A. per l’annullamento in parte qua, della nota prot. n. 41448 del 23.03.2026, adottata dal Ministero del turismo, di accoglimento parziale dell’istanza integrativa di accesso documentale presentata da Sciovie Ladinia s.p.a. a mezzo PEC in data 13.02.2026, al fine di ottenere, tra le altre, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società collocatesi in posizione utile ai fini della erogazione del contributo (“Soggetti a cui è concesso il contributo”), di cui all’Allegato 1 alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 13.02.2026; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a esibire tutti i documenti oggetto di istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione relativa alle domande dei soggetti ammessi a finanziamento nella procedura per contributi agli impianti di risalita
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società, partecipante alla procedura indetta dal Ministero del turismo per la concessione di contributi destinati alla ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, ha chiesto l’accesso difensivo alla documentazione presentata dai soggetti collocati in posizione utile e ammessi al finanziamento. Il Ministero ha riconosciuto l’interesse difensivo, ma ha trasmesso soltanto il Modulo A delle domande, con oscuramento dei dati personali, dei segreti tecnici e commerciali e di alcune parti dei bilanci. La ricorrente ha contestato la limitazione, sostenendo che il solo Modulo A non consentisse di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti, poiché l’Avviso prevedeva ulteriori documenti rilevanti, tra cui il progetto esecutivo, le autorizzazioni, la documentazione tecnica, il piano economico-finanziario e le delibere o lettere di impegno bancario. Ha inoltre chiesto l’ostensione di eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte. Le precedenti istanze di accesso, formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della nuova domanda e delle dichiarazioni di rinuncia rese dal difensore.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente stralciato, perché tardiva, la memoria depositata da una società controinteressata oltre il termine previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Quanto alla nuova istanza depositata il 27 aprile 2026, il Collegio ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo, poiché la ricorrente aveva partecipato alla procedura e la documentazione richiesta era strumentale alla verifica dei punteggi e alla tutela giurisdizionale. L’istanza è stata accolta parzialmente con riferimento alle domande di partecipazione complete, comprensive della modulistica e di tutti gli allegati presentati dai soggetti ammessi a finanziamento. Il solo Modulo A non è stato ritenuto sufficiente, perché non esauriva la documentazione allegabile e valutabile dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Il TAR ha escluso che prevalessero esigenze di riservatezza dei controinteressati, richiamando il criterio della necessità della documentazione ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico e rilevando che lo stesso Ministero aveva respinto le opposizioni all’accesso. È stata invece respinta la richiesta relativa a eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte, poiché formulata in termini generici e ipotetici, senza indicazione puntuale dei documenti né elementi idonei a dimostrarne l’esistenza o detenzione da parte dell’Amministrazione. Il Ministero è stato ordinato a trasmettere la documentazione completa relativa alle domande indicate nella prima parte dell’istanza del 13 febbraio 2026, previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese di fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; il giudice accerta la sussistenza del diritto di accesso e, ricorrendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
«ordina l'esibizione dei documenti richiesti»
Conferma che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, volto all’accertamento del diritto dell’istante, non un mero giudizio di annullamento dell’atto di diniego.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiede un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; tale interesse è stato riconosciuto alla società partecipante alla procedura comparativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza economica e finanziaria, trova applicazione il criterio della necessità della documentazione ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico, verificati i presupposti dell’accesso documentale difensivo.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza o detenzione del documento costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni o congetture.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base per dichiarare improcedibili le precedenti istanze di accesso per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il combinato disposto disciplina i termini per il deposito delle memorie conclusionali nel rito camerale; la memoria della controinteressata, depositata tardivamente, è stata stralciata.
art. 13 dell’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024
Prevede il riferimento alla graduatoria dei soggetti utilmente inseriti e ai criteri di formazione della graduatoria, rilevanti per l’interesse difensivo della partecipante.
Allegato 1 all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024
Individua la documentazione da presentare con la domanda di contributo, comprendente documentazione progettuale, tecnica, autorizzativa, economico-finanziaria e, ove pertinente, documentazione relativa ai criteri premiali.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è un giudizio di accertamento sul rapporto, diretto a verificare la sussistenza del diritto di accesso e, ove ne ricorrano i presupposti, a ordinare direttamente all’Amministrazione l’esibizione dei documenti; il giudice può quindi considerare anche argomenti non esplicitati nel provvedimento amministrativo di diniego o di accoglimento parziale.
- Il partecipante a una procedura comparativa dispone di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo alla documentazione presentata dagli altri concorrenti ammessi, quando tale documentazione sia necessaria per verificare la correttezza dei punteggi e per predisporre la tutela giurisdizionale contro la graduatoria.
- Quando la procedura attribuisce punteggi sulla base di documenti progettuali, tecnici, autorizzativi ed economico-finanziari, l’accesso non può essere limitato al solo modulo riepilogativo o descrittivo della domanda se gli allegati costituiscono elementi valutabili dalla Commissione e sono indispensabili per ricostruire le ragioni dei punteggi assegnati.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza economica o finanziaria dei controinteressati, il criterio applicabile è quello della necessità della documentazione ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico, una volta verificati i presupposti generali dell’accesso documentale; non è sufficiente opporre genericamente la riservatezza quando la documentazione sia strumentale alla difesa e siano adottabili misure di oscuramento dei dati non pertinenti.
- Non è accoglibile una domanda di accesso formulata con riferimento a documenti soltanto eventuali o ipotizzati, come non meglio precisate richieste di integrazione o chiarimenti, se l’istante non indica puntualmente gli atti e non fornisce elementi, anche indiziari, idonei a dimostrarne l’esistenza o la detenzione da parte dell’Amministrazione.
- La sopravvenuta proposizione di una nuova domanda di accesso e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse rendono improcedibili le precedenti istanze ex art. 116 c.p.a. formulate nello stesso giudizio, senza pregiudicare l’esame della nuova istanza avente oggetto distinto.
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