Cassazione Penale, Sentenza n. 14472/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava o rideterminava condanne per vari reati (rapina, furti aggravati, detenzione e spaccio di stupefacenti, porto e detenzione di armi, tentata rapina ecc.). Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestando valore di intercettazioni, videoregistrazioni, somiglianze fisiche e riscontri probatori), violazioni procedurali (incompatibilità del giudice che aveva adottato provvedimenti cautelari, mancata astensione), errori nella valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva, illegittima determinazione degli aumenti per continuazione, rigetto o insufficiente motivazione del rigetto della proposta di concordato in appello e mancata concessione di misure sostitutive (detenzione domiciliare). Alcuni imputati avevano inoltre aderito al concordato in appello e/o avevano proposto motivi nuovi in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili diversi ricorsi (in particolare quelli di Varotto e Marcato per adesione al concordato e rinuncia; altre impugnazioni dichiarate generiche e inammissibili) e ha rigettato gli altri nel merito. In sintesi: inammissibili i ricorsi di Varotto Tamara, Xodo Alberto, Gambarotto Fabio, Marcato Luca, Moressa Alessandro, Major Euclide e Cavazza Rodolfo; rigettato il ricorso di Crovi Joselito. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria e motivazionale svolta dal GUP e dalla Corte d'appello, ha respinto le eccezioni procedurali (anche riguardo alla presunta incompatibilità del giudice) e ha confermato la legittimità delle determinazioni sanzionatorie. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; alcuni anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello; la Corte conferma che l'adesione al concordato comporta rinuncia a impugnare questioni di responsabilità e che il rigetto della proposta in dibattimento non attribuisce all'imputato un interesse riguardo all'ordinanza di rigetto impugnabile in cassazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito da una ricorrente in ordine alle condizioni per proscioglimento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per rinuncia o generica riproposizione di argomentazioni già valutate.
art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen.
Contestata per presunta incompatibilità del giudice che aveva adottato provvedimenti cautelari; la Cassazione applica la giurisprudenza costituzionale richiamata e ritiene infondata la doglianza quando le decisioni sono avvenute nella stessa fase e non è stata tempestivamente proposta ricusazione.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione dell'incompatibilità; la Corte sottolinea che l'assenza di tempestiva istanza di ricusazione priva la doglianza di effetti invalidanti.
art. 73 quinquies d.p.r. 309/90
Norma di reato droga richiamata nella riqualificazione; la Corte non accoglie censure sulla tipologia della sostanza quando il giudice di merito ha dato adeguata motivazione basata su acquisizioni probatorie.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in varie doglianze sulla valutazione delle prove; la Cassazione ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e l'ammissibilità dei motivi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e).
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti per confessione; la Corte conferma che il diniego può essere motivato se l'ammissione è tardiva o funzionale ad intenti utilitaristici.
art. 56 cod. pen.
Regola sul tentativo e sulla diminuzione di pena; la Cassazione precisa che la desistenza volontaria è esclusa se l'interruzione è dipesa da fattori esterni (es. avvistamento forze di polizia).
art. 81 quarto comma cod. pen.
Regola sul calcolo degli aumenti per continuazione; la Corte ha valutato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i parametri e che le critiche sull'entità degli aumenti attengono a valutazioni discrezionali.
art. 99 quarto comma cod. pen.
Richiamato nelle censure sul trattamento per la continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che lamentavano aumenti eccessivi, confermando la congruità della motivazione di merito.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in cassazione: non sono consentite censure che chiedono una rivalutazione delle prove già esaminate in doppia conforme, salvo rilievi di nullità o violazioni di legge manifeste.
art. 133 cod. pen.
Rilevante per il trattamento sanzionatorio e la valutazione della personalità e della recidiva; la Corte ha ritenuto le valutazioni dei giudici di merito non manifestamente illogiche.
Massime di principio
- La cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo delle prove: se il giudice di merito (GUP e Corte d'appello) ha dato motivazione congrua e vi è una doppia conforme, le critiche sulla persuasività delle prove sono inammissibili.
- Chi aderisce a un concordato in appello rinuncia a impugnare questioni di responsabilità; i motivi oggetto di tale rinuncia risultano inammissibili in cassazione.
- La contestazione di incompatibilità del giudice richiede tempestiva istanza di ricusazione: la mancata eccezione nei termini impedisce di ottenere l'annullamento della sentenza per quella ragione.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti (compresa la confessione ex art. 62-bis) la tempistica, la sincerità e il contributo concreto alla verità sono elementi valutabili negativamente; ammissioni tardive o strumentali possono legittimamente essere escluse.
- La desistenza volontaria dal tentativo richiede prova che l'interruzione sia stato atto libero e non determinato da circostanze esterne; l'onere probatorio grava su chi la deduce.
- Le critiche alla determinazione degli aumenti per continuazione e alla quantificazione della pena sono soggette a sindacato limitato in cassazione e sono superabili solo se emergono vizi di legge o manifesta illogicità nella motivazione.
- Motivi formulati in modo generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, sono tipicamente dichiarati inammissibili.
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