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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14472/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava o rideterminava condanne per vari reati (rapina, furti aggravati, detenzione e spaccio di stupefacenti, porto e detenzione di armi, tentata rapina ecc.). Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestando valore di intercettazioni, videoregistrazioni, somiglianze fisiche e riscontri probatori), violazioni procedurali (incompatibilità del giudice che aveva adottato provvedimenti cautelari, mancata astensione), errori nella valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva, illegittima determinazione degli aumenti per continuazione, rigetto o insufficiente motivazione del rigetto della proposta di concordato in appello e mancata concessione di misure sostitutive (detenzione domiciliare). Alcuni imputati avevano inoltre aderito al concordato in appello e/o avevano proposto motivi nuovi in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili diversi ricorsi (in particolare quelli di Varotto e Marcato per adesione al concordato e rinuncia; altre impugnazioni dichiarate generiche e inammissibili) e ha rigettato gli altri nel merito. In sintesi: inammissibili i ricorsi di Varotto Tamara, Xodo Alberto, Gambarotto Fabio, Marcato Luca, Moressa Alessandro, Major Euclide e Cavazza Rodolfo; rigettato il ricorso di Crovi Joselito. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria e motivazionale svolta dal GUP e dalla Corte d'appello, ha respinto le eccezioni procedurali (anche riguardo alla presunta incompatibilità del giudice) e ha confermato la legittimità delle determinazioni sanzionatorie. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; alcuni anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello; la Corte conferma che l'adesione al concordato comporta rinuncia a impugnare questioni di responsabilità e che il rigetto della proposta in dibattimento non attribuisce all'imputato un interesse riguardo all'ordinanza di rigetto impugnabile in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito da una ricorrente in ordine alle condizioni per proscioglimento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per rinuncia o generica riproposizione di argomentazioni già valutate.

  • art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Contestata per presunta incompatibilità del giudice che aveva adottato provvedimenti cautelari; la Cassazione applica la giurisprudenza costituzionale richiamata e ritiene infondata la doglianza quando le decisioni sono avvenute nella stessa fase e non è stata tempestivamente proposta ricusazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione dell'incompatibilità; la Corte sottolinea che l'assenza di tempestiva istanza di ricusazione priva la doglianza di effetti invalidanti.

  • art. 73 quinquies d.p.r. 309/90

    Norma di reato droga richiamata nella riqualificazione; la Corte non accoglie censure sulla tipologia della sostanza quando il giudice di merito ha dato adeguata motivazione basata su acquisizioni probatorie.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in varie doglianze sulla valutazione delle prove; la Cassazione ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e l'ammissibilità dei motivi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti per confessione; la Corte conferma che il diniego può essere motivato se l'ammissione è tardiva o funzionale ad intenti utilitaristici.

  • art. 56 cod. pen.

    Regola sul tentativo e sulla diminuzione di pena; la Cassazione precisa che la desistenza volontaria è esclusa se l'interruzione è dipesa da fattori esterni (es. avvistamento forze di polizia).

  • art. 81 quarto comma cod. pen.

    Regola sul calcolo degli aumenti per continuazione; la Corte ha valutato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i parametri e che le critiche sull'entità degli aumenti attengono a valutazioni discrezionali.

  • art. 99 quarto comma cod. pen.

    Richiamato nelle censure sul trattamento per la continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che lamentavano aumenti eccessivi, confermando la congruità della motivazione di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in cassazione: non sono consentite censure che chiedono una rivalutazione delle prove già esaminate in doppia conforme, salvo rilievi di nullità o violazioni di legge manifeste.

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevante per il trattamento sanzionatorio e la valutazione della personalità e della recidiva; la Corte ha ritenuto le valutazioni dei giudici di merito non manifestamente illogiche.

Massime di principio

  • La cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo delle prove: se il giudice di merito (GUP e Corte d'appello) ha dato motivazione congrua e vi è una doppia conforme, le critiche sulla persuasività delle prove sono inammissibili.
  • Chi aderisce a un concordato in appello rinuncia a impugnare questioni di responsabilità; i motivi oggetto di tale rinuncia risultano inammissibili in cassazione.
  • La contestazione di incompatibilità del giudice richiede tempestiva istanza di ricusazione: la mancata eccezione nei termini impedisce di ottenere l'annullamento della sentenza per quella ragione.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti (compresa la confessione ex art. 62-bis) la tempistica, la sincerità e il contributo concreto alla verità sono elementi valutabili negativamente; ammissioni tardive o strumentali possono legittimamente essere escluse.
  • La desistenza volontaria dal tentativo richiede prova che l'interruzione sia stato atto libero e non determinato da circostanze esterne; l'onere probatorio grava su chi la deduce.
  • Le critiche alla determinazione degli aumenti per continuazione e alla quantificazione della pena sono soggette a sindacato limitato in cassazione e sono superabili solo se emergono vizi di legge o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Motivi formulati in modo generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, sono tipicamente dichiarati inammissibili.

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