L.R. Abruzzo 35/2020
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 35/2020 riforma la l.r. 43/1976 sui contributi regionali per opere pubbliche di interesse di province, comuni e consorzi. Aggiorna misure, tipologie di interventi finanziabili, modalità di erogazione, procedura di approvazione e controlli. È efficace dal 10 dicembre 2020 e opera solo per il territorio abruzzese.
Modifiche alla disciplina regionale dei contributi per opere pubbliche degli enti locali
Modifiche alla disciplina dei contributi regionali per opere pubbliche
La legge regionale Abruzzo n. 35 del 2020 riscrive numerose disposizioni della l.r. 43/1976 in materia di contributi regionali per opere pubbliche di interesse di province, comuni e loro consorzi. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e si applica dal 10 dicembre 2020.
Finalità e ambito degli interventi finanziabili
La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la progettazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, tramite programmi pluriennali basati sulle richieste degli enti e su specifici programmi di questi.
Sono finanziabili con contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la sistemazione e il miglioramento di:
- acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali;
- strade provinciali e comunali;
- ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici per assistenza alla prima infanzia, invalidi e anziani, cimiteri;
- sedi comunali;
- edifici pubblici di proprietà di comuni e province;
- edifici per scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, compreso l’arredamento;
- opere per l’energia elettrica a servizio di comuni, frazioni, contrade e borgate;
- porti e approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi, con particolare riguardo a quelli turistici, e opere di protezione delle spiagge e della fascia costiera.
Sono finanziabili con contributo in conto capitale:
- strade provinciali e comunali;
- acquedotti, fognature, impianti depurativi e inceneritori;
- edifici per scuole materne, elementari e secondarie, escluso l’arredamento;
- edifici per ricovero di invalidi e anziani, sedi comunali e cimiteri;
- opere per l’energia elettrica a servizio dei centri abitati minori;
- opere di protezione delle spiagge e delle fasce costiere;
- gli interventi urgenti di pronto soccorso non riconducibili ad eventi calamitosi, richiamati dalla l.r. 17/1974.
Misura dei contributi e spese ammissibili
Il contributo costante trentacinquennale è fissato nella misura del 7% sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere. Ogni anno, all’inizio dell’anno finanziario e comunque prima della formazione del piano annuale delle opere pubbliche, il Presidente della Giunta regionale determina con decreto la misura del contributo costante, pari al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.
I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90% della spesa riconosciuta necessaria, elevata al 100% per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sia per la realizzazione delle opere sia per la progettazione definitiva ed esecutiva.
Sono inoltre ammissibili a contributo:
- revisione prezzi;
- oneri fiscali;
- rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle esigenze specifiche;
- competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo.
Modalità di erogazione dei contributi
I contributi in annualità sono versati direttamente agli istituti mutuanti dalla data di inizio dell’ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti.
I contributi in capitale sono corrisposti agli enti in corso d’opera, fino a 19/20 dell’importo complessivo, sulla base degli stati di avanzamento lavori e previa autorizzazione dei dirigenti dei servizi e dei direttori competenti. Il saldo è liquidato dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante.
Programmazione, priorità e domanda di finanziamento
Il Consiglio regionale approva il piano generale dei lavori pubblici predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle richieste degli enti interessati, tenendo conto dei contributi concessi negli esercizi precedenti e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.
Hanno priorità:
- le richieste di completamento di opere già iniziate;
- gli interventi urgenti non ancora ultimati per insufficienza di finanziamento; rispetto ai lavori di nuova costruzione.
Le istanze devono essere inviate ai servizi regionali competenti con relazione tecnica e deliberazione dell’ente che indichi l’ordine di priorità attribuito alle opere per le quali si chiede il finanziamento.
Per ottenere la concessione formale del contributo, gli enti presentano al Presidente della Giunta regionale, tramite i competenti servizi regionali, una domanda corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dall’atto di approvazione dell’ente, con cui:
- si conferma la domanda di contributo;
- si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- si indicano le risorse con cui si intende coprire l’eventuale spesa a carico dell’ente, se l’istituto mutuante è diverso dalla Cassa depositi e prestiti oppure se il costo del progetto supera l’importo ammesso a contributo.
Approvazione dei progetti, controlli e responsabilità
La Giunta regionale approva, previa istruttoria dei servizi competenti e senza limiti di importo, le progettazioni e i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche. Quando previsto, può anche concedere il contributo per:
- maggiori lavori indispensabili emersi in corso d’esecuzione per assicurare la completa funzionalità dell’opera programmata;
- maggiori spese derivanti da gare con offerte in aumento;
- revisione dei prezzi contrattuali;
- riconoscimento di maggiori compensi.
La Giunta, tramite i servizi competenti, verifica lo stato dei lavori, il conseguimento degli obiettivi progettuali e il rispetto della convenzione.
Gli enti beneficiari curano progettazione, appalto, direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni responsabilità tecnica e amministrativa conseguente.
Norme di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo
Per l’esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale, nei casi in cui la normativa vigente lo prescriva, la Regione si avvale del Comitato regionale tecnico amministrativo – Sezione lavori pubblici, istituito dalla l.r. 40/2011.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, nell’esecuzione delle opere pubbliche si applicano la normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Agli oneri derivanti dalla legge si fa fronte nei limiti delle risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio nella Missione 08, Programma 01, Titolo 2 del bilancio regionale. La legge dichiara inoltre di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 10 dicembre 2020.
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