L.R. Abruzzo 34/2020
Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove, in Abruzzo, la cooperazione con le Regioni Lazio, Marche e Molise per integrare e sviluppare le aree di confine. Prevede intese su servizi, infrastrutture, salute, sviluppo locale, marchi d’area e formazione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. È in vigore dal 10 dicembre 2020.
Aree di confine: cooperazione interregionale e progetti condivisi
Aree di confine: cooperazione interregionale e sviluppo territoriale
La legge della Regione Abruzzo disciplina iniziative e intese finalizzate a rafforzare la cooperazione con le regioni confinanti, con l’obiettivo di favorire l’integrazione territoriale e la crescita delle aree di confine. La disciplina riguarda il territorio regionale abruzzese e si applica dal 10 dicembre 2020.
Finalità della legge
La Regione promuove attività orientate a rafforzare la cooperazione interregionale per:
- sostenere l’integrazione e la crescita territoriale tra le aree di confine, con attenzione a sviluppo locale, attività produttive, infrastrutture, trasporti, tutela della salute, ambito sociale e valorizzazione delle identità storico-culturali;
- individuare strategie più efficaci e razionali per la localizzazione e gestione dei servizi, nel rispetto della tutela, valorizzazione e uso delle risorse;
- costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze su temi di interesse comune.
Programmazione regionale e strumenti di intervento
Per conseguire le finalità indicate, la Regione inserisce negli atti di programmazione regionale specifici progetti, azioni e criteri di intervento, anche di natura economica. Tali interventi devono essere coerenti con i principi di pluralità, partecipazione e trasparenza e armonizzati con i Piani strategici nazionali.
Intese con le regioni confinanti
La Regione attiva tavoli paritetici di confronto e programmazione con Lazio, Marche e Molise per stipulare intese finalizzate a sviluppare le aree di confine. Le intese possono riguardare, in particolare:
- programmi differenziati per aree costiere, collinari e montane, per favorire l’integrazione dei territori interessati;
- gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni, anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, e valutazione dell’applicabilità a enti locali appartenenti a Regioni diverse;
- forme innovative di cooperazione, inclusa la costituzione di forme associative stabili di carattere sovracomunale su richiesta degli interessati;
- riqualificazione, sviluppo e creazione di reti di infrastrutture e servizi nei settori economico-produttivo, dei trasporti, della salute e sociale;
- reperimento di finanziamenti pubblici e privati per migliorare qualità e competenze professionali di persone, imprese e pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi di promozione integrata del territorio;
- percorsi formativi per acquisire strumenti conoscitivi e metodologici utili a progettare e realizzare attività di miglioramento della performance del sistema territoriale;
- realizzazione di marchi d’area per valorizzare beni e risorse agricole, ambientali e storico-culturali;
- finanziamento di nuove tecnologie e valorizzazione di talenti legati al territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
Procedure di stipula e coinvolgimento istituzionale
Le intese sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità previste dallo Statuto regionale. L’avvio delle procedure deve essere comunicato all’Assemblea legislativa regionale, alla quale la Giunta assicura anche un’informazione costante sullo stato di attuazione delle intese.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono svolti con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente, garantendo l’invarianza della spesa per il bilancio regionale e per le altre amministrazioni pubbliche interessate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
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