L.R. Abruzzo 36/2020
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Abruzzo 17/1974 sugli interventi regionali di pronto soccorso per calamità naturali, definendo competenze, tipologie di opere ammissibili, procedure e priorità. È in vigore dal 10 dicembre 2020 e si applica solo in Abruzzo; disciplina interventi fino a 200.000 euro, con termini di presentazione entro 10 giorni e competenza statale per calamità di particolare gravità.
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sugli interventi di pronto soccorso per calamità naturali
Modifiche alla disciplina abruzzese sugli interventi di pronto soccorso per calamità naturali
La legge regionale Abruzzo n. 36 del 2020 riforma la l.r. 17/1974 sugli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturali. La disciplina si applica nel territorio della Regione Abruzzo e definisce competenze, tipologie di opere finanziabili, priorità operative e procedure per urgenza e somma urgenza.
Ambito di applicazione e competenze
La Giunta regionale è competente per gli interventi di pronto soccorso resi necessari da eventi calamitosi che determinino esigenze di pubblico interesse o pregiudizio per la pubblica incolumità, come scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe e altre calamità naturali, anche se non ricadenti nel Codice della protezione civile. Resta ferma la competenza statale per le calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.
Opere e interventi finanziabili
Gli interventi regionali riguardano solo specifiche categorie di opere di pubblico interesse:
- puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altre opere edilizie a tutela della pubblica incolumità;
- ripristino del transito interrotto, di acquedotti, fognature e altre opere igienico-sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate;
- ripristino di opere idrauliche danneggiate o della sezione di deflusso;
- interventi per dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili alla programmazione ordinaria di settore.
Gli interventi non sono ammissibili se imputabili a mancata manutenzione, difetti costruttivi, inadeguatezza tecnica o a condizioni preesistenti di instabilità o dissesto. I lavori sono ammessi entro il limite di euro 200.000,00.
Procedura di attivazione e istruttoria
L’attuazione degli interventi spetta al Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale. Le richieste presentate da enti diversi dalla Regione Abruzzo devono, a pena di decadenza, essere trasmesse entro 10 giorni dall’evento calamitoso al Genio civile competente, che svolge l’istruttoria.
Per gli interventi di urgenza, la richiesta deve contenere un verbale con indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e una descrizione, con computo e quadro tecnico-economico di massima, dei lavori necessari. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico competente per territorio o incaricato dall’ente comunale o provinciale competente.
Per gli interventi di somma urgenza, la richiesta deve includere:
- un verbale di somma urgenza ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- una dichiarazione dell’autorità dell’ente richiedente che attesti l’impossibilità di risolvere il pericolo con mezzi tecnici ed economici propri o reperibili;
- l’impossibilità di completare autonomamente le procedure di somma urgenza ai sensi del d.lgs. 50/2016.
Criteri di priorità e graduazione degli interventi
Gli interventi urgenti devono essere realizzati tenendo conto dell’entità del bene esposto al pericolo, del danno ipotizzabile e del numero di persone coinvolte, con priorità assoluta per la tutela dell’incolumità delle persone. L’ordine prioritario è il seguente:
- agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica;
- infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica, privilegiando il ripristino delle strade provinciali e comunali interrotte, specie se funzionali a evitare l’isolamento di centri abitati o a garantire collegamenti con presidi medico-ospedalieri, pubblica sicurezza e altre strutture dei piani di emergenza comunali;
- aree con insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo;
- aree sede di servizi pubblici e privati, strutture ricettive, impianti sportivi e ricreativi;
- patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante.
Il Genio civile regionale o gli altri enti interessati devono predisporre la documentazione tecnica con tutti gli elementi necessari alla graduazione delle priorità da parte del direttore di dipartimento competente ai fini della concessione del finanziamento.
Autorizzazione, concessione e esecuzione dei lavori
Per gli interventi di urgenza, dopo l’attivazione o l’esito favorevole dell’istruttoria e l’eventuale sopralluogo del Genio civile, il dirigente del servizio propone il finanziamento al direttore di dipartimento competente per la concessione. Per gli interventi di somma urgenza che non consentono ritardo e richiedono immediata esecuzione, l’autorizzazione è richiesta dal dirigente del Genio civile, previo sopralluogo, direttamente al direttore di dipartimento competente ai fini della concessione.
Gli interventi eseguiti in base alla legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e sono realizzati in via prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente oppure dagli altri enti tramite convenzione.
Individuazione degli esecutori
I soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori mediante procedure negoziate devono essere scelti tra gli operatori economici iscritti negli elenchi del Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio, nell’ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della spesa regionale. La legge precisa inoltre che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 10 dicembre 2020.
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