Cassazione Civile, Sentenza n. 33467/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato il proprio inquadramento nel VI livello funzionale (poi traslato nei successivi inquadramenti contrattuali) chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento originario nel VII livello in quanto transitata, ai sensi dell'art. 3 I.r. n. 93/1982, come Segretaria economa dal Patronato scolastico ai ruoli comunali, nonché la ricostruzione della carriera e l'attribuzione della progressione economica fino alla posizione D5 (con relative differenze retributive e regolarizzazione contributiva). La Corte d'appello di Palermo aveva riconosciuto l'inquadramento nel VII livello e condannato il Comune al pagamento delle differenze retributive per il periodo indicato, ma non si era espressa sulla specifica domanda di progressione economica (posizione economica D5). In cassazione la ricorrente ha denunciato, tra l'altro, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di progressione economica e l'erroneo trattamento delle regole contrattuali sulle progressioni orizzontali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (omessa pronuncia) ritenendo che la Corte territoriale non avesse deciso sulla richiesta complessiva di ricostruzione di carriera e di attribuzione della posizione economica D5. Per tale omissione la sentenza di appello è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché esamini se e in quali termini la progressione economica richiesta possa essere riconosciuta sulla base della disciplina contrattuale vigente nel tempo (valutando se la progressione fosse automatica o subordinata a condizioni/procedure selettive). I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte del rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Non sono state riconosciute condizioni particolari di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
I.r. n. 93/1982, art. 3
Norma di riferimento per il trasferimento del personale dal Patronato scolastico ai ruoli comunali; utilizzata per sostenere che la ricorrente doveva essere transitata come Segretaria economa nei ruoli del Comune
D.P.R. n. 347/1983, Allegato A
menziona il profilo "Segretario ragioniere economo"
L'allegato A individua i profili funzionali: la presenza del profilo "Segretario ragioniere economo" è stata ritenuta compatibile con il VII livello, giustificando l'inquadramento superiore rispetto al VI
CCNL Enti Locali del 31/03/1999
art. 3, comma 7; art. 5; art. 13, comma 2
La contrattazione collettiva disciplina le progressioni orizzontali e le posizioni economiche interne (es. passaggio a D5). La Corte ha rimandato alla verifica, da parte del giudice di merito, se le progressioni richieste siano riconoscibili automaticamente o richiedano condizioni/procedure selettive come previsto dal CCNL
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Fondamento della censura in cassazione per omessa pronuncia: la sentenza va cassata se il giudice non si pronuncia su una domanda proposta dalle parti
Codice di procedura civile, art. 112
Principio del contraddittorio e del diritto delle parti di ottenere una pronuncia sul petitum formulato; richiamato in relazione alla nullità per mancata decisione su una domanda
Costituzione, art. 36
Riferimento invocato con riguardo al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; la questione è stata assorbita dalla pronuncia sull'omessa decisione
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1, quater
Norma richiamata in tema di sospensione o esonero dalle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'applicazione
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di decidere su una domanda proposta e rilevante, la Cassazione può cassare la sentenza per omessa pronuncia e disporre il rinvio per nuovo esame.
- L'inquadramento del profilo professionale si determina confrontando le mansioni effettivamente svolte con le voci dei quadri di inquadramento normativi (es. Allegati ai DPR): la presenza esplicita del profilo in un livello giustifica l'inquadramento in quel livello.
- Le progressioni economiche interne disciplinate dal CCNL non sono automaticamente conseguenza dell'inquadramento iniziale: occorre verificare la disciplina contrattuale tempo per tempo vigente per stabilire se la progressione sia automatica o subordinata a requisiti/procedure selettive.
- La domanda della parte deve essere formulata con chiarezza e specificità in ogni grado; il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande rilevanti poste dalle parti sotto pena di cassazione per omessa pronuncia.
- In caso di accertamento di inquadramento superiore, il giudice può disporre il pagamento delle differenze retributive nei limiti prescrizionali e la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
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