Ordinanza n. 99/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di archiviazione prot. n. A099A84 Uscita 0075871, adottato dallo S.U.A.P. di Manduria in data 17/12/2025, non notificato alla parte ricorrente ma depositato dalla società controinteressata in pari giorno nel fascicolo informatico del giudizio in epigrafe, avente ad oggetto la verifica dei requisiti necessari per l’agibilità degli immobili siti al pianterreno dell’edificio di Via Roma angolo Via Leontini in Manduria, all’esito del procedimento amministrativo avviato in seguito ed in ottemperanza al decreto cautelare emesso dall’intestato Tribunale Amministrativo in data 7/11/2025 d’istanza della ricorrente su generalizzata, nel quale si afferma che “l’istruttoria complessivamente espletata ha consentito di accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi, edilizi e strutturali prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto” e conseguentemente si comunica la conclusione positiva del procedimento amministrativo avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990, volto alla verifica della regolarità dell’attività esercitata dalla società Tircar S.r.l., con conseguente archiviazione del medesimo, e di ogni altro atto connesso, pregresso e consequenziale, ivi espressamente incluso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 29.1.2026, per l’annullamento: - del provvedimento illegittimo emesso dal S.U.A.P. presso il Comune di Manduria in data 17.12.2025 all’esito del procedimento amministrativo avviato a seguito del decreto cautelare n. 518/2025 del 6-7 novembre 20225 della Sez. II del Tar Puglia Lecce nell’ambito del procedimento connesso n. 1132/2025 R.G. ad oggetto la tutela avverso il silenzio inadempimento dell’intimata amministrazione con contestuali istanze cautelari in sede monocratica per la sospensiva del provvedimento impugnato e in sede collegiale per la nomina di un commissario ad acta, con particolare urgenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del SUAP del Comune di Manduria relativo alla verifica dei requisiti amministrativi, edilizi e strutturali per l’agibilità e l’esercizio dell’attività negli immobili siti in Via Roma angolo Via Leontini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento del SUAP di Manduria che ha concluso positivamente il procedimento avviato in esecuzione di un precedente decreto cautelare, accertando la sussistenza dei requisiti amministrativi, edilizi e strutturali prescritti e disponendo l’archiviazione del procedimento relativo all’attività esercitata dalla società controinteressata. Ha chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza cautelare ha prospettato un pregiudizio per la salute propria e dei familiari conviventi e una possibile compromissione della salubrità ambientale. La società controinteressata ha inoltre sollevato preliminari eccezioni di rito, che il giudice non ha esaminato, ritenendo assente il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora. Il pregiudizio alla salute della ricorrente e dei familiari è stato considerato genericamente allegato e comunque privo di adeguato riscontro probatorio nella documentazione prodotta. Quanto alla compromissione della salubrità ambientale, il giudice ha rilevato sia l’assenza di prova sia, comunque, la non riferibilità del bene giuridico alla sfera individuale della ricorrente, con conseguente mancanza di una posizione giuridica differenziata e qualificata idonea a fondare la pretesa cautelare. Il difetto del periculum ha reso assorbita ogni valutazione sul fumus boni iuris e sulle ulteriori eccezioni di rito. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese della fase cautelare alla società controinteressata e ad Acquedotto Pugliese S.p.A., liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori per ciascuna parte; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare.
La tutela cautelare è stata negata per difetto del periculum in mora.
art. 57 c.p.a.
La norma è richiamata insieme all’art. 26 c.p.a. per la regolazione delle spese.
Consente la disciplina delle spese relative alla fase cautelare.
art. 26 c.p.a.
La norma è richiamata insieme all’art. 57 c.p.a. per la regolazione delle spese.
È stata applicata per porre a carico della ricorrente le spese della fase cautelare in favore delle parti costituite vittoriose.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
procedimento amministrativo avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990
Il provvedimento impugnato concludeva il procedimento amministrativo avviato per la verifica della regolarità dell’attività esercitata dalla società controinteressata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’allegazione di un pregiudizio alla salute non è sufficiente: il danno deve essere specificamente dedotto e adeguatamente dimostrato sulla base della documentazione disponibile.
- La tutela cautelare richiede una posizione giuridica differenziata e qualificata; la mera prospettazione di una compromissione della salubrità ambientale, riferita a un bene non direttamente riconducibile alla sfera giuridica individuale del richiedente, non legittima da sola la domanda cautelare.
- Quando difetta il periculum in mora, il giudice può rigettare l’istanza cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e le ulteriori questioni non necessarie alla decisione cautelare.
- Le spese della fase cautelare possono essere poste a carico della parte soccombente in favore delle parti costituite, mentre nulla deve essere disposto nei confronti delle parti non costituite.
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