Sentenza n. 2560/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva degli ambiti carenti di assistenza primaria per l'anno 2024 e nota di convocazione dei beneficiari dell'attribuzione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla seconda annualità degli ambiti carenti di assistenza primaria per il 2024, approvata con decreto dell'Assessorato regionale della Salute, nonché la nota di convocazione contenente l'elenco dei beneficiari dell'attribuzione delle sedi, deducendo la violazione dell'art. 34 dell'ACN. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, confermato in appello cautelare dal CGA, la ricorrente ha ottenuto, nell'ambito di un successivo bando, un incarico nella sede di Messina e ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, avendo conseguito un bene della vita analogo a quello perseguito con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo ottenuto un incarico analogo nell'ambito di una procedura successiva. In applicazione del principio dispositivo e della natura disponibile dell'azione, il giudice non poteva decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 34 ACN
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla nota di convocazione dei beneficiari delle sedi carenti; la sentenza non esamina nel merito tale censura.
art. 84, comma 4, c.p.a.
In presenza di un'espressa dichiarazione della parte sul venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità, senza decidere d'ufficio il merito della controversia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- L'ottenimento, nel corso del giudizio, di un bene della vita analogo a quello perseguito mediante l'impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se tale venir meno dell'interesse è espressamente dichiarato dal ricorrente.
- In applicazione del principio dispositivo, l'azione amministrativa è disponibile quanto alla permanenza dell'interesse alla decisione; pertanto, una dichiarazione espressa di improcedibilità vincola il giudice alla relativa declaratoria.
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