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Ordinanza

Ordinanza n. 13594/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 0633056/2023 di approvazione della graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell''''ambito dell''''Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, datato 15 novembre 2023, non comunicato e pubblicato in data 12 gennaio 2024 sul sito del Ministero dell''''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati, non comunicato ma meramente richiamato nel provvedimento impugnato in via principale; - della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il Ministero dell''''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''''art. 10 dell''''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - della valutazione operata dalla Commissione nominata dal Ministero in data 16.06.2023, trasfusa nelle schede di valutazione relativa al programma presentato dalla ricorrente, e delle schede stesse; - del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha attribuito a quello presentato dalla ricorrente punti 74,90, collocandola al posto 274; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente risulta collocata alla posizione 274, con punti 74,90; - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione, atto non conosciuto e richiamato nell''''atto impugnato in via principale; - dell''''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall''Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell''''art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RETE DI IMPRESA MERISTEMA, SOGGETTO PROPONENTE DEL PROGRAMMA DI FILIERA CYNARA 4.0 il 6\10\2025 : avverso e per l’annullamento a) del verbale della Commissione di valutazione del 23 giugno 2025, prot. n. 0286697 del 25.06.2025, reso in presunta ottemperanza a quanto contenuto nell’ordinanza della Sezione Quarta quater del TAR Lazio n. 9307/2025, depositata in data 04.07.2025 nel fascicolo processuale del ricorso predetto; b) della nota di trasmissione del verbale di cui alla lettera a), prot. n. 287317 del 25.06.2025, depositata in data 04.07.2025 nel fascicolo processuale del ricorso predetto; c) ove occorra, della nota prot. n. 229603 del 22.05.2025 dell’Ufficio PQA V, non conosciuta e richiamata nel provvedimento impugnato sub a); d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva consolidata e precedenti atti di valutazione e graduatoria relativi a un programma di filiera, nonché verbale di rivalutazione adottato in asserita ottemperanza a una precedente ordinanza istruttoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione ha valutato e collocato il proprio programma di filiera in una graduatoria provvisoria e poi definitiva, contestando anche la circolare recante chiarimenti sulle modalità di presentazione della proposta definitiva, l'Avviso disciplinante i criteri di valutazione e le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché ogni atto presupposto e conseguente. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della Commissione di valutazione del 23 giugno 2025, la relativa nota di trasmissione e, ove occorrente, una nota istruttoria dell'ufficio competente, deducendo l'illegittimità della rinnovata attività valutativa svolta in asserita esecuzione della precedente ordinanza del TAR. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né il loro contenuto analitico. La parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio per consentire la definizione dell'istruttoria e l'amministrazione ha rappresentato la pendenza della procedura di finanziamento, con scadenza degli adempimenti al 30 giugno 2026 e impossibilità di prevederne l'esito.

La decisione

Il TAR non ha definito né il rito né il merito della controversia e non ha deciso sulle spese. Pur dando atto della richiesta dell'amministrazione di dichiarare la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha ritenuto persistenti le ragioni di opportunità già considerate in una precedente ordinanza, al fine di consentire il pieno dispiegamento del procedimento amministrativo e il completamento dell'istruttoria. La decisione è stata motivata dalla necessità di perseguire un equilibrio tra le diverse istanze, tenendo conto dei rilevanti interessi pubblici connessi alle fonti di finanziamento PNRR e dell'interesse condiviso della parte ricorrente, nonché dell'assenza, dopo la scadenza del 30 giugno 2026, di ulteriori indicazioni sull'esame del progetto. La trattazione è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il differimento della trattazione a una successiva udienza pubblica; nel caso concreto il rinvio è stato disposto per consentire il completamento del procedimento e degli adempimenti connessi.

Massime di principio

  • Quando il procedimento amministrativo sottostante a una controversia giurisdizionale è ancora pendente e il suo completamento può incidere sull'oggetto o sull'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può differire la trattazione a una successiva udienza, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
  • Nel valutare l'opportunità del rinvio della trattazione, il giudice amministrativo può considerare la necessità di consentire il pieno svolgimento dell'istruttoria amministrativa e il bilanciamento tra gli interessi delle parti e rilevanti interessi pubblici connessi all'attuazione di programmi di finanziamento pubblico.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiIncompetenzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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