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Ordinanza

Ordinanza n. 2910/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 14 gennaio 2026 a tre note di organi di polizia, oltre al decreto prefettizio del 18 dicembre 2025 che ha negato l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Agrigento del 18 dicembre 2025, notificato il 24 dicembre 2025, con cui era stata respinta la richiesta del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di attribuirgli la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Aveva inoltre chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del 14 gennaio 2026, con la quale aveva domandato alla Prefettura copia di tre note della Forza Provinciale dei Carabinieri, della Questura e di un organo di polizia, nonché la declaratoria del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di accesso, poiché l’Amministrazione aveva depositato gli atti richiesti.

La decisione

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 29 settembre 2026, il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la sola domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., preso atto che gli atti richiesti erano stati depositati dall’Amministrazione e che il ricorrente aveva rinunciato a coltivare tale domanda. La decisione sulle spese della fase è stata rinviata all’esito del giudizio di merito. L’ordinanza non decide l’impugnazione del decreto prefettizio del 18 dicembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    alla camera di consiglio del 29 settembre 2026, destinata alla decisione sull’istanza ex dell’art. 116 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione

    La domanda di tutela dell’accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è stata dichiarata improcedibile, poiché gli atti richiesti erano stati depositati nelle more e il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione a detta istanza e la declaratoria del suo diritto all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di esibizione di tutta la documentazione relativa

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda diretta contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso; la domanda è divenuta improcedibile dopo il deposito degli atti richiesti e la sopravvenuta cessazione dell’interesse.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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