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Circolare

Circolare numero 246 del 10-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applica alle imprese agricole la contribuzione ex art. 2, commi 18-21, legge n. 549/1995 sul lavoro straordinario. Conferma che il contributo riguarda gli operai a tempo indeterminato, precisa come determinare il requisito occupazionale, ribadisce che il contributo è dovuto anche in zone montane e svantaggiate e indica che le cooperative di trasformazione versano con il sistema DM industriale. Fornisce inoltre le istruzioni operative per la denuncia delle retribuzioni straordinarie tramite il modello ACC1/OTI, con l’istituzione del quadro F2, e disciplina la regolarizzazione del periodo pregresso 1996 nella denuncia del primo trimestre 1997.

Contribuzione sul lavoro straordinario per le aziende agricole: chiarimenti e istruzioni operative

Contribuzione sul lavoro straordinario nelle aziende agricole

La circolare fornisce chiarimenti e istruzioni operative sull’applicazione alle imprese agricole della contribuzione prevista per il lavoro straordinario dall’art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il documento si colloca nel solco delle circolari n. 40 del 20 febbraio 1996 e n. 174 del 28 agosto 1996 e precisa gli adempimenti specifici per i datori di lavoro agricolo, con particolare riguardo alla denuncia delle retribuzioni e alla regolarizzazione del pregresso.

Ambito di applicazione

Le disposizioni hanno portata generale e si estendono anche alle aziende del settore agricolo, per le quali l’obbligo contributivo riguarda esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. La circolare conferma inoltre che il contributo mantiene funzione disincentivante rispetto al ricorso allo straordinario.

Determinazione del requisito occupazionale

Ai fini della verifica del requisito occupazionale, la forza occupazionale dell’azienda deve essere considerata in modo unitario, includendo i lavoratori presenti in tutti i cantieri, stabilimenti, filiali o fondi, anche se ubicati in comuni o province diverse. Tale criterio vale anche per le imprese agricole che svolgono attività su fondi collocati in più comuni della stessa provincia o in province differenti.

La circolare precisa che, in tali casi, è consentita la presentazione di distinte denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali di manodopera per ciascun comune o provincia; tuttavia, il requisito occupazionale deve essere determinato sommando l’intera forza lavoro riconducibile al medesimo imprenditore, persona fisica o giuridica.

Personale da includere e esclusioni

Nel concetto di forza occupata rientra tutto il personale in forza, compresi gli operai a tempo determinato. È invece escluso il personale assunto con contratto di formazione lavoro.

Misura del contributo e particolari situazioni

Il contributo deve essere corrisposto integralmente anche quando le attività si svolgono in zone montane o svantaggiate, in coerenza con quanto già precisato nella circolare n. 40 del 1996. Non risultano previste riduzioni legate alla localizzazione dell’attività.

Cooperative di trasformazione

Per le cooperative di trasformazione disciplinate dalla legge n. 240 del 1984, il versamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente con il sistema DM del settore industriale.

Adempimenti dichiarativi e modulistica

I datori di lavoro devono denunciare la retribuzione imponibile corrisposta a titolo di lavoro straordinario e soggetta al contributo del 5% nella dichiarazione trimestrale di manodopera, utilizzando il modello ACC1/OTI. Il modello è stato modificato con l’introduzione di un apposito quadro denominato "F2" ed è operativo a partire dalla dichiarazione della manodopera del primo trimestre 1997.

Compilazione del quadro F2 e rapporto con il quadro D

Ai fini della compilazione:

  • nella casella "IMPORTI" va indicato l’ammontare complessivamente erogato nel trimestre agli operai a tempo indeterminato a titolo di retribuzione per lavoro straordinario eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali;
  • nella casella "N.LAVORATORI" va indicato il numero degli operai cui le retribuzioni dichiarate si riferiscono.

Poiché il contributo previsto dalla legge n. 549/1995 è aggiuntivo e non alternativo rispetto alla contribuzione ordinaria, i corrispettivi per lavoro straordinario denunciati cumulativamente nel quadro "F2" devono essere riportati anche individualmente, per ciascun lavoratore interessato, nelle retribuzioni esposte nel quadro "D".

Regolarizzazione del periodo pregresso 1996

La normativa è in vigore dal 1° gennaio 1996. Pertanto, per regolarizzare la contribuzione relativa all’anno 1996, i datori di lavoro devono denunciare le retribuzioni corrisposte per straordinario con la dichiarazione di manodopera del primo trimestre 1997, la cui scadenza è fissata al 25 aprile.

Per tale adempimento, le aziende devono indicare il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili soggette a contribuzione straordinaria riferite al 1996, sommando tali dati a quelli da dichiarare nel quadro "F2" del primo trimestre 1997.

Dichiarazioni con più fogli

Nel caso in cui la dichiarazione di manodopera sia composta da più fogli, i dati relativi al numero dei lavoratori e alle retribuzioni imponibili devono essere indicati complessivamente per tutti i lavoratori denunciati e inseriti esclusivamente nel primo foglio, contrassegnato come pagina 1.

Punti principali

Ambito di applicazione della contribuzione

Le disposizioni sulla contribuzione per lavoro straordinario, già richiamate con le circolari n. 40 del 20 febbraio 1996 e n. 174 del 28 agosto 1996, si applicano anche alle aziende del settore agricolo. Per queste ultime l’obbligo contributivo riguarda esclusivamente gli operai a tempo indeterminato.

Determinazione del requisito occupazionale

Ai fini del requisito occupazionale la forza lavoro va considerata complessivamente, includendo i lavoratori impiegati in cantieri, stabilimenti, filiali o fondi ubicati in comuni o province diverse, purché facenti capo al medesimo imprenditore. È quindi ammessa la presentazione di denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali distinte per comune o provincia, ma il requisito occupazionale deve essere calcolato sulla base dell’intera forza occupata.

Lavoratori da computare e esclusioni

Nel concetto di forza occupata rientra tutto il personale in forza, compresi gli operai a tempo determinato. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro.

Misura e natura del contributo

Il contributo conserva natura disincentivante rispetto al ricorso al lavoro straordinario e, pertanto, è dovuto integralmente anche per attività svolte in zone montane e svantaggiate.

Cooperative di trasformazione

Per le cooperative di trasformazione disciplinate dalla legge n. 240/1984, il versamento del contributo deve avvenire esclusivamente tramite il sistema DM del settore industriale.

Modulistica e quadro F2

La retribuzione imponibile erogata a titolo di lavoro straordinario e soggetta al contributo del 5% deve essere denunciata nella dichiarazione trimestrale di manodopera mediante il modello ACC1/OTI. Il modello è stato modificato con l’introduzione del quadro "F2" ed è operativo dalla dichiarazione del primo trimestre 1997.

Modalità di compilazione

Nel quadro "F2" vanno indicati: nell’apposita casella "IMPORTI" l’ammontare complessivamente erogato nel trimestre agli operai a tempo indeterminato per lavoro straordinario eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali; nella casella "N.LAVORATORI" il numero degli operai cui tali retribuzioni si riferiscono. Poiché il contributo ex lege n. 549/1995 è aggiuntivo e non alternativo alla contribuzione ordinaria, gli stessi importi devono essere dichiarati anche individualmente nel quadro "D" per ciascun lavoratore interessato.

Periodo pregresso e regolarizzazione del 1996

Poiché la normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 1996, le retribuzioni corrisposte nel 1996 a titolo di straordinario soggetto a contributo devono essere denunciate con la dichiarazione di manodopera del primo trimestre 1997, con scadenza 25 aprile. Le aziende devono sommare a tali dati quelli da indicare nel quadro "F2" del primo trimestre 1997, riportando il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili relative all’anno 1996.

Dichiarazioni con più fogli

Per le aziende che utilizzano più fogli nella stessa dichiarazione di manodopera, il numero dei lavoratori e la retribuzione imponibile devono essere indicati complessivamente, per tutti i lavoratori denunciati, esclusivamente nel primo foglio, contraddistinto come pagina 1.

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