Circolare numero 247 del 10-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/1993 e del parere del Consiglio di Stato n. 395/1993, come ripartire le competenze tra Ispettorati del Lavoro e Unità sanitarie locali nei procedimenti di interdizione anticipata dal lavoro previsti dalla legge n. 1204/1971. Per i casi di gravi complicanze della gestazione o di patologie preesistenti aggravate dalla gravidanza, la certificazione sanitaria delle UU.SS.LL. o degli enti ospedalieri non richiede un ulteriore controllo sanitario ispettivo, limitandosi l’Ispettorato alla verifica formale e all’adozione del provvedimento. Per i casi di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, o di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’accertamento sostanziale spetta invece agli Ispettorati del Lavoro, che possono chiedere supporto sanitario alle UU.SS.LL..
Indicazioni sulle competenze tra Ispettorati del Lavoro e UU.SS.LL. in materia di interdizione anticipata dal lavoro per lavoratrici madri
Interdizione anticipata dal lavoro per lavoratrici madri: riparto di competenze
La circolare fornisce istruzioni operative agli Ispettorati del Lavoro, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 dell'8 febbraio 1993 e del parere del Consiglio di Stato n. 395 del 22 marzo 1993, in merito alle competenze in materia di controlli sanitari e provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il documento chiarisce il ruolo rispettivamente degli Ispettorati del Lavoro e delle UU.SS.LL. nelle diverse ipotesi di interdizione anticipata.
Quadro normativo e orientamento applicativo
La Corte Costituzionale ha affermato che spettano alla Regione, e per essa alle Unità sanitarie locali, le competenze già svolte in materia di controlli sanitari previsti dalla legge n. 1204/1971 a tutela delle lavoratrici madri. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in attesa di un chiarimento legislativo o di una eventuale pronuncia interpretativa della stessa Corte, possa seguirsi un criterio di concorso di competenze tra UU.SS.LL. e Ispettorati del Lavoro. In tale quadro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha emanato la circ. n. 90 del 27 giugno 1996, dalla quale derivano le indicazioni riportate nella circolare.
Interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o patologie preesistenti
Per l'ipotesi di interdizione anticipata di cui all'art. 5, lettera a), della legge n. 1204/1971, cioè in presenza di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che possano aggravarsi a causa della gravidanza, la certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi medico-legali delle UU.SS.LL. o dagli enti ospedalieri non è soggetta a un ulteriore controllo sanitario da parte degli Ispettorati del Lavoro.
In questi casi, gli Ispettorati:
- si limitano a verificare la regolarità formale della certificazione;
- prendono atto della documentazione sanitaria;
- in mancanza della certificazione, la richiedono direttamente alle amministrazioni sanitarie competenti.
Interdizione anticipata per condizioni di lavoro pregiudizievoli o impossibilità di cambio mansione
Per le ipotesi previste dall'art. 5, lettere b) e c), della legge n. 1204/1971, quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino oppure non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la circolare attribuisce agli Ispettorati del Lavoro la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni concrete di lavoro e di ambiente.
Tale valutazione è finalizzata a stabilire:
- se esista un effettivo pregiudizio per la lavoratrice in gravidanza;
- se sia possibile o meno il suo spostamento ad altre mansioni.
Qualora siano necessari accertamenti sanitari, questi devono essere richiesti dagli Ispettorati alle UU.SS.LL.. Si configura quindi un modello di cooperazione tra struttura ispettiva e struttura sanitaria, con l'Ispettorato quale soggetto che conduce la verifica sostanziale delle condizioni lavorative.
Competenza finale sul provvedimento di interdizione
La circolare precisa infine che, anche nell'ipotesi di cui al punto relativo alle gravi complicanze della gravidanza o alle patologie preesistenti aggravate, la formale emanazione del provvedimento di interdizione anticipata resta comunque di competenza degli Ispettorati del Lavoro.
Ne deriva che la certificazione sanitaria delle UU.SS.LL. ha rilievo decisivo sul piano medico, ma il provvedimento amministrativo conclusivo viene adottato dall'Ispettorato, che conserva quindi la competenza formale all'emanazione dell'atto.
Punti principali
Quadro giuridico di riferimento
La circolare prende le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 58 dell'8 febbraio 1993, che ha riconosciuto alle Regioni, e per esse alle UU.SS.LL., le competenze già svolte nei controlli sanitari previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a tutela delle lavoratrici madri. Richiama inoltre il parere del Consiglio di Stato n. 395 del 22 marzo 1993, secondo cui, in attesa di un chiarimento legislativo o di una eventuale pronuncia interpretativa della Corte, può applicarsi un criterio di concorso di competenze tra UU.SS.LL. e Ispettorati del Lavoro.
Interdizione anticipata per gravi complicanze o patologie pregresse aggravate
Per l'ipotesi di interdizione anticipata di cui all'art. 5, lettera a), della legge n. 1204/1971, relativa a gravi complicanze della gestazione o a preesistenti forme morbose suscettibili di aggravamento con la gravidanza, la certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi medico-legali delle UU.SS.LL. o dagli enti ospedalieri non necessita di un ulteriore controllo sanitario da parte degli Ispettorati del Lavoro. Questi ultimi devono limitarsi a verificare la regolarità formale della certificazione e a prenderne atto, oppure richiederla direttamente alle amministrazioni sanitarie se non sia pervenuta.
Interdizione anticipata per condizioni di lavoro o impossibilità di adibizione ad altre mansioni
Per le ipotesi di cui all'art. 5, lettere b) e c), della legge n. 1204/1971, cioè quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino oppure non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, spetta agli Ispettorati del Lavoro la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. Tale valutazione serve a stabilire se sussista un pregiudizio per la lavoratrice in gravidanza e se sia possibile o meno lo spostamento ad altre mansioni; se necessari, gli accertamenti sanitari vengono richiesti dagli Ispettorati alle UU.SS.LL..
Competenza finale ad adottare il provvedimento
La circolare precisa che, anche nel caso previsto dal punto 1, l'emanazione del provvedimento formale di interdizione anticipata resta comunque di competenza degli Ispettorati del Lavoro. Pertanto, pur in presenza di certificazione sanitaria già acquisita e senza ulteriore controllo medico, il provvedimento amministrativo conclusivo è adottato dall'Ispettorato.
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