Sentenza del 09/03/2017 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Mancato pagamento di cartella esattoriale - Notifica rituale della cartella - Relata di notifica di cartella di pagamento - Produzione nuovi documenti in appello - Sussiste - Accoglimento dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di una cartella esattoriale. La questione riguardava, in particolare, la ritualità della notifica della cartella e la possibilità per l’agente della riscossione di produrre per la prima volta in appello la relata di notifica quale documento nuovo.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il giudice ha ritenuto ammissibile e rilevante la produzione in appello della documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel giudizio d’appello è infatti consentita la produzione di nuovi documenti. La relata di notifica ha quindi potuto dimostrare la rituale conoscenza della cartella e fondare la legittimità del preavviso di fermo. La decisione si pone in linea con Cass. n. 9685/2016 e con C.T.R. Lazio n. 1180/17.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel giudizio di appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
La norma consente alle parti di depositare nuovi documenti in appello, inclusa la relata di notifica della cartella di pagamento, quando tale documento sia rilevante per dimostrare la validità della pretesa o della procedura di riscossione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d’appello è generalmente possibile produrre nuovi documenti, anche se non depositati in primo grado, purché siano pertinenti e rilevanti per la decisione.
- In una controversia contro un preavviso di fermo amministrativo, la prova della regolare notifica della cartella può essere decisiva: se la notifica è dimostrata, il mancato pagamento può legittimare la misura cautelare.
- La relata di notifica può essere prodotta in appello per provare che il contribuente è stato ritualmente posto a conoscenza della cartella, secondo l’orientamento richiamato dalla sentenza.
- Chi contesta un fermo amministrativo deve verificare non solo l’esistenza del debito, ma anche la validità della notifica della cartella e degli eventuali atti successivi; l’assenza iniziale della relata nel fascicolo non implica necessariamente l’invalidità della procedura.
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