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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03452/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva condannato l'imputato a mesi quattro di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche, per tentata frode in commercio. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deducendo la violazione degli artt. 515, 42 e 43 c.p. per asserita insussistenza del dolo: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe affermato la consapevolezza dell'imputato circa la mancanza del marchio e della certificazione DIN PLUS sul pellet e la non conformità del prodotto senza un effettivo accertamento di tale consapevolezza, fondando il dolo solo sulla qualità di titolare di un'impresa operante nel settore del pellet. Tali argomenti erano stati ribaditi anche in memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico sulla sussistenza del dolo generico, valorizzando la qualità professionale dell'imputato, la sua esperienza nel settore del pellet, l'assenza del marchio grafico esclusivo della certificazione DIN PLUS e delle relative sigle identificative, nonché il fatto che le analisi provenivano da un ente diverso da quello abilitato al rilascio della certificazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione del tentativo di frode in commercio.

  • art. 515 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna per tentata frode in commercio; la Corte la richiama anche per esaminare la censura sull'elemento soggettivo.

  • art. 42 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la sussistenza del dolo e quindi la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 43 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere che non fosse stato dimostrato il dolo dell'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte rileva che la censura in realtà mira a una nuova valutazione del fatto e della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre sotto veste di violazione di legge una censura che, in concreto, solleciti una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La valutazione della prova e il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, quando sorretti da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica, appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione.
  • Ai fini del dolo generico nel reato di frode in commercio, possono assumere rilievo indiziario la professionalità dell'agente nel settore, la conoscenza delle caratteristiche distintive della certificazione e l'assenza dei segni grafici e identificativi propri della certificazione stessa.
  • La censura che si limiti a riproporre argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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