Cassazione Civile, Ordinanza n. 12614/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di maggiori imposte Irpef, Irap e Iva relative all’anno 2006, deducendo sia l’irritualità della notifica della cartella sia la mancata rituale notifica dell’avviso di accertamento presupposto. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la corretta notificazione degli atti. In appello l’amministrazione finanziaria ha ottenuto riforma della decisione: la commissione regionale ha ritenuto rituale la notifica della cartella e dell’avviso presupposto, affermando che la sottoscrizione sulla relata di notifica era leggibile e riferibile al soggetto indicato, e che la cartella era motivata per relationem. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e falsa applicazione delle disposizioni richiamate, lamentando che il giudice di merito avesse attribuito erroneamente a un soggetto la firma sulla relata, in contrasto con le risultanze di primo grado; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la commissione regionale reso una motivazione ritenuta del tutto insufficiente. Nel corso del giudizio è emerso inoltre che, in un separato giudizio di querela di falso, la sottoscrizione apposta in calce all’avviso di ricevimento era stata dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo nella parte in cui censurava la motivazione apparente, ritenendo che, per una questione limitata alla riconducibilità o meno di una firma a un determinato soggetto, la motivazione sintetica resa dal giudice di appello fosse sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale". Ha invece accolto il ricorso nella sostanza, ritenendo fondato il rilievo relativo alla falsità della sottoscrizione della relata di notifica dell’avviso di accertamento, falsità accertata con sentenza passata in giudicato nel giudizio di querela di falso. Poiché l’avviso di accertamento era l’atto prodromico e presupposto della cartella, la sua invalidità ha travolto anche la cartella esattoriale. La sentenza regionale è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sulla validità e notificazione dell’avviso di accertamento, in collegamento con i vizi dedotti dal contribuente
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per le regole di notificazione degli atti tributari
art. 14 d.P.R. n. 602/1973
richiamato con riferimento alla notificazione degli atti della riscossione
art. 137 e segg. c.p.c.
richiamato quale disciplina generale delle notificazioni
art. 4 l. n. 890/1982
richiamato con riferimento alla notificazione a mezzo posta
art. 7 l. n. 890/1982
richiamato con riferimento alla notificazione a mezzo posta
art. 222 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, in relazione alla contestazione della sottoscrizione e ai profili di accertamento della falsità
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per dedurre nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata
art. 384, comma 2, c.p.c.
applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio
articoli 226 c.p.c. e 537 c.p.p.
richiamati nel riferire gli effetti della sentenza di querela di falso che aveva accertato la falsità della sottoscrizione
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la concisione della motivazione se, in relazione alla specifica questione decisa, essa rende comunque percepibile la ragione della decisione e consente il controllo di legittimità.
- In sede di appello, la motivazione per relationem è legittima se il giudice aderisce alle argomentazioni del primo giudice in modo da far comprendere le ragioni della conferma e da consentire, tramite la lettura coordinata delle due decisioni, il controllo sul percorso argomentativo.
- Se con giudicato esterno o con sentenza passata in giudicato viene accertata la falsità della sottoscrizione sulla relata di notifica dell’atto presupposto, viene meno il titolo prodromico della cartella di pagamento, che deve quindi essere annullata.
- Quando l’atto presupposto della cartella risulti invalido o inesistente per difetto di notifica, l’illegittimità si riverbera sulla cartella stessa, anche se questa sia formalmente motivata per relationem.
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