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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33073/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda l'ammissione allo stato passivo, proposta da Giorgio Pasquale in opposizione ex art. 98 l. fall., di un credito per TFR di € 19.204,54 maturato in parte presso la Raffaele Viscardi s.r.l. e lamentato nei confronti del Fallimento Vis. Con. S.r.l. Il G.D. aveva escluso l'opponibilità alla massa del patto di accollo tra le due società perché privo di data certa, ma aveva ammesso il credito sulla base dei CUD 2011 e 2012 e del modello 770, che indicavano un importo di TFR superiore a € 16.000 e, per la breve anzianità in Vis. Con., dovevano includere il TFR maturato presso la cedente. Il Fallimento ha impugnato il decreto per vari motivi: in sostanza sosteneva che i CUD e il modello 770 non potessero supplire alla mancanza di data certa del patto di accollo e non fossero idonei a costituire prova opponibile alla massa; inoltre deduceva questioni processuali e di diritto relative all'inefficacia del patto di accollo (art. 64 o 66 l.f.) e ad altre vizi di motivazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo che i CUD e il modello 770 costituiscano una ricognizione di debito (se dotati di data certa) opponibile alla massa e che la prova dell'esistenza del rapporto fondamentale possa essere presunta fino a prova contraria a carico del curatore. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo relativo all'omessa pronuncia del tribunale sull'eccezione, sollevata dal curatore in via gradata, di inefficacia del patto di accollo ai sensi degli artt. 64 o 66 l.f. Per tale vizio procedurale il decreto è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese. Il sesto motivo è stato assorbito; il settimo è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Il giudice di merito ha richiamato il principio per cui gli atti privi di data certa sono inopponibili ai terzi e alla massa fallimentare; tuttavia la Corte ha precisato che la ricognizione di debito (se dotata di data certa) è opponibile alla massa e che, se la data certa dei documenti fiscali è anteriore al fallimento, questi possono valere come prova del riconoscimento del debito

  • artt. 96, 98 e 99 l. fall.

    Norme sul procedimento di insinuazione e opposizione dei crediti nel fallimento: la Corte ha esaminato la questione nei termini dell'opposizione ex art. 98 l.f. e del ruolo del curatore nel sindacare i crediti concorsuali

  • CUD e modello 770 (documenti fiscali)

    Non una norma, ma gli atti fiscali sono stati qualificati come riconoscimento di debito del datore di lavoro; se muniti di data certa e predisposti prima del fallimento, fanno presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e sono opponibili alla massa salvo che il curatore provi l'inesistenza o invalidità del rapporto

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Invocato dal Fallimento per sostenere che si trattasse di distacco e non di cessione del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già coperta dal giudicato interno (riconoscimento dell'assunzione da parte di Vis. Con. dal 1/11/2010) e pertanto non riapribile in cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama l'obbligo del giudice di decidere su tutte le eccezioni sollevate dalle parti; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia del patto di accollo, configurando un vizio procedurale

  • art. 64 l. fall.

    Norma richiamata dal curatore per dedurre l'inefficacia del patto di accollo (ad es. per gratuità o per atti pregiudizievoli); la Corte ha ritenuto che il tribunale doveva pronunciarsi su tale eccezione e la mancata decisione ha determinato la cassazione

  • art. 66 l. fall.

    Alternativamente richiamata insieme all'art. 64 per dedurre l'inefficacia dell'atto di accollo; la mancata valutazione è stata motivo di cassazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare un presunto vizio di motivazione (contrasto irriducibile); la Corte ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo coerente la motivazione del tribunale nella distinzione tra inopponibilità formale della scrittura e prova aliunde dell'accollo

Massime di principio

  • Il CUD e il modello 770, se redatti dal datore di lavoro e muniti di data certa anteriore al fallimento, possono costituire una ricognizione di debito opponibile alla massa fallimentare; la loro efficacia sposta l'onere sul curatore di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale
  • Un patto di accollo privo di data certa è in linea di principio inopponibile alla massa (art. 2704 c.c.), ma l'esistenza dell'obbligazione può essere provata anche aliunde mediante documenti fiscali che costituiscono riconoscimento di debito
  • Se il curatore solleva in via gradata l'inefficacia di un atto (ad es. ai sensi degli artt. 64 o 66 l.f.), il giudice deve esaminare e decidere esplicitamente tale eccezione: l'omessa pronuncia è vizio rilevante e può comportare cassazione e rinvio
  • Questioni già decise nel processo di merito (giudicato interno) rispetto all'assunzione del lavoratore o alla natura del trasferimento del rapporto non sono riaperti in sede di cassazione salvo che non siano invalsi vizi di diritto specifici
  • Nel sindacare i crediti lavoristici in fallimento occorre valutare distintamente la forma degli atti che trasferiscono obbligazioni tra società (es. cessione/accollo) e la prova documentale del diritto del lavoratore: entrambi gli aspetti possono incidere sull'ammissione dello stato passivo

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