Sentenza del 02/08/2017 n. 19221 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 2004. L'Amministrazione aveva contestato la deducibilità, per difetto di inerenza, di un costo sostenuto negli anni 1999-2000 e contabilizzato come spesa per l'ottenimento di licenze commerciali. Il costo derivava dal contributo versato a SIMEC s.p.a. per il risanamento e la messa in sicurezza di una discarica situata nei pressi dell'area destinata alla costruzione di un centro commerciale. La contribuente sosteneva che il costo fosse inerente all'attività d'impresa, poiché funzionale alla realizzazione del centro commerciale e, quindi, al conseguimento di potenziali ricavi. In via principale ha invocato il giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze riguardanti lo stesso costo, ripartito su più esercizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad altri periodi d'imposta. Le precedenti sentenze avevano già qualificato come inerente e deducibile il medesimo costo, sostenuto in base all'accordo con SIMEC s.p.a. e collegato all'interesse imprenditoriale di realizzare il centro commerciale. La Corte ha ritenuto che l'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisse l'estensione del giudicato, poiché si trattava di un unico costo ripartito in più anni e di fatti aventi efficacia pluriennale o permanente. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, aventi causa ed eredi. Nel caso esaminato, il giudicato formatosi su precedenti controversie è stato ritenuto vincolante anche per il diverso periodo d'imposta, in presenza di elementi fattuali e giuridici comuni e invariabili nel tempo.
Art. 324 c.p.c.
Individua il momento in cui una pronuncia diviene cosa giudicata formale. La Corte ha valorizzato il definitivo consolidamento delle precedenti decisioni favorevoli alla contribuente.
Art. 74 TUIR
È richiamato in relazione alla ripartizione del costo su più esercizi. Tale ripartizione ha contribuito a dimostrare che le diverse annualità riguardavano un unico costo e una fattispecie sostanzialmente identica.
Art. 75, comma 5, TUIR
È stato invocato dalla contribuente per sostenere il principio di inerenza e la deducibilità dei costi collegati all'attività d'impresa. Il motivo non è stato esaminato autonomamente perché assorbito dall'accoglimento del motivo sul giudicato esterno.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. I motivi secondo e terzo, relativi a vizi della motivazione, sono stati dichiarati assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito. La Corte ne ha fatto applicazione accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può vincolare il giudice tributario anche per un periodo d'imposta diverso quando la controversia riguarda lo stesso fatto, lo stesso rapporto o un elemento della fattispecie con efficacia pluriennale o tendenzialmente permanente.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'estensione del giudicato se il costo è unico, viene ripartito su più esercizi e la questione già decisa non cambia da un'annualità all'altra.
- Un costo può essere inerente anche se non costituisce il corrispettivo diretto di una prestazione ricevuta, purché sia oggettivamente collegato all'attività d'impresa e potenzialmente idoneo a favorire la produzione di ricavi o il conseguimento dell'obiettivo economico dell'impresa.
- Per invocare utilmente un giudicato esterno occorre dimostrare l'identità sostanziale della fattispecie, la definitività delle precedenti decisioni e la permanenza degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
- Quando l'accoglimento di un motivo, come quello relativo al giudicato esterno, è sufficiente a definire la controversia, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza esame.
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