Regolamento (UE) 2022/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/19 della Commissione del 7 gennaio 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo 251, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’agente biologico Purpureocillium lilacinum ceppo 251 per i prodotti fitosanitari, sulla base della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle conclusioni scientifiche dell’EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate, spostando la sostanza dalla parte A alla parte B dell’allegato. L’approvazione rinnovata decorre dal 1° marzo 2022 e scade il 28 febbraio 2037, con specifiche condizioni tecniche e di sicurezza per Stati membri e operatori.
Rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbiologica Purpureocillium lilacinum ceppo 251 e aggiorna l’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo 251 e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, ai fini dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni specifiche di approvazione nella valutazione dei prodotti, e sugli operatori economici della filiera fitosanitaria. Non disciplina l’uso di altre sostanze attive se non per la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Rinnovo dell’approvazione di Purpureocillium lilacinum ceppo 251
Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbiologica Purpureocillium lilacinum ceppo 251 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura si inserisce nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce le valutazioni scientifiche effettuate nel corso dell’iter, incluse le conclusioni dell’EFSA e la relazione di esame richiamata negli allegati.
Contesto procedurale e basi normative
La sostanza era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, poi trasfusa nell’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha integrato la documentazione richiesta e la domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. Successivamente, lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto il progetto di rapporto valutativo e l’EFSA ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni il 21 agosto 2020 sulla capacità della sostanza di soddisfare i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Valutazione scientifica e motivi del rinnovo
Dalla valutazione è emerso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. La Commissione precisa però che la valutazione del rischio si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, senza che ciò limiti gli impieghi per i quali i prodotti contenenti la sostanza possono essere autorizzati. Alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è ritenuto necessario mantenere alcune condizioni specifiche di approvazione.
Condizioni tecniche e cautele per Stati membri e operatori
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a due profili principali:
- il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità da parte del produttore durante la fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento SANCO/12116/2012;
- la protezione degli operatori e dei lavoratori, considerato che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti, con previsione di adeguati dispositivi di protezione individuale. Le condizioni d’impiego devono inoltre prevedere, se del caso, misure di mitigazione o attenuazione del rischio.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle sostanze attive approvate. In particolare, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011:
- nella parte A la voce 167 relativa a Purpureocillium lilacinum ceppo 251 è soppressa;
- nella parte B è inserita una nuova voce recante la sostanza rinnovata, con le medesime date di approvazione e scadenza e con le specifiche condizioni tecniche sopra richiamate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2022. La Commissione richiama inoltre il fatto che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione di Purpureocillium lilacinum ceppo 251 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetto dal 1° marzo 2022 e scadenza al 28 febbraio 2037.
Condizioni specifiche di approvazione
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione al controllo rigoroso delle condizioni ambientali e della qualità in fabbricazione per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica, nonché alla protezione di operatori e lavoratori, includendo adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 167 relativa a Purpureocillium lilacinum ceppo 251 è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con le condizioni di approvazione aggiornate.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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