Sentenza del 18/05/2018 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Beni merce - Riqualificazione energetica - Detrazione - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale ai fini IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili qualificati come beni merce. L'Amministrazione contestava l'applicabilità dell'agevolazione in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili, sostenendo implicitamente che la detrazione non spettasse per beni destinati all'attività commerciale o alla vendita.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che l'art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 si applica in via generale, senza limitazioni connesse alla tipologia dell'immobile o alla sua destinazione d'uso. Escludere gli immobili costituenti beni merce sarebbe contrario alla finalità incentivante della disciplina e alle relative disposizioni attuative, oltre che suscettibile di comprimere la tutela ambientale perseguita dalla normativa.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 344
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica
La disposizione trova applicazione generale e non prevede limitazioni basate sulla tipologia dell'immobile o sulla relativa destinazione d'uso; pertanto, l'agevolazione può spettare anche per immobili qualificati come beni merce, se ricorrono gli altri requisiti.
Disposizioni attuative delle detrazioni per la riqualificazione energetica
Devono essere interpretate in coerenza con la finalità agevolativa della disciplina primaria e non possono introdurre restrizioni non previste dalla legge.
Principi di tutela ambientale derivanti dagli accordi internazionali
La disciplina fiscale agevolativa deve essere letta anche alla luce degli obiettivi di risparmio energetico e tutela ambientale, che depongono contro interpretazioni restrittive prive di base normativa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica non possono essere negate esclusivamente perché l'immobile è qualificato come bene merce o perché ha una destinazione commerciale, se la norma non prevede espressamente tale esclusione.
- Le limitazioni all'accesso a una detrazione devono risultare da una previsione legislativa chiara e non possono essere ricavate mediante interpretazioni amministrative estensive o analogiche.
- Nell'interpretare incentivi ambientali occorre valorizzarne la finalità di promozione del risparmio energetico e della tutela ambientale, evitando letture che ne riducano ingiustificatamente l'ambito applicativo.
- La spettanza concreta della detrazione resta comunque subordinata alla prova dei requisiti tecnici, documentali e procedurali previsti dalla normativa e dalle disposizioni attuative.
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