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Sentenza

Sentenza del 18/05/2018 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Beni merce - Riqualificazione energetica - Detrazione - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale ai fini IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili qualificati come beni merce. L'Amministrazione contestava l'applicabilità dell'agevolazione in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili, sostenendo implicitamente che la detrazione non spettasse per beni destinati all'attività commerciale o alla vendita.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che l'art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 si applica in via generale, senza limitazioni connesse alla tipologia dell'immobile o alla sua destinazione d'uso. Escludere gli immobili costituenti beni merce sarebbe contrario alla finalità incentivante della disciplina e alle relative disposizioni attuative, oltre che suscettibile di comprimere la tutela ambientale perseguita dalla normativa.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 344

    Detrazione per interventi di riqualificazione energetica

    La disposizione trova applicazione generale e non prevede limitazioni basate sulla tipologia dell'immobile o sulla relativa destinazione d'uso; pertanto, l'agevolazione può spettare anche per immobili qualificati come beni merce, se ricorrono gli altri requisiti.

  • Disposizioni attuative delle detrazioni per la riqualificazione energetica

    Devono essere interpretate in coerenza con la finalità agevolativa della disciplina primaria e non possono introdurre restrizioni non previste dalla legge.

  • Principi di tutela ambientale derivanti dagli accordi internazionali

    La disciplina fiscale agevolativa deve essere letta anche alla luce degli obiettivi di risparmio energetico e tutela ambientale, che depongono contro interpretazioni restrittive prive di base normativa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica non possono essere negate esclusivamente perché l'immobile è qualificato come bene merce o perché ha una destinazione commerciale, se la norma non prevede espressamente tale esclusione.
  • Le limitazioni all'accesso a una detrazione devono risultare da una previsione legislativa chiara e non possono essere ricavate mediante interpretazioni amministrative estensive o analogiche.
  • Nell'interpretare incentivi ambientali occorre valorizzarne la finalità di promozione del risparmio energetico e della tutela ambientale, evitando letture che ne riducano ingiustificatamente l'ambito applicativo.
  • La spettanza concreta della detrazione resta comunque subordinata alla prova dei requisiti tecnici, documentali e procedurali previsti dalla normativa e dalle disposizioni attuative.

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