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Ordinanza

Ordinanza n. 16721/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale relativo alle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché convocazioni alle prove e disposizioni del bando e del decreto ministeriale che limitavano il differimento delle prove fisiche alle date del calendario concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’omessa inclusione nel verbale del 16 dicembre 2025 delle prove di efficienza fisica del concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, oltre alle convocazioni del 9 e 15 dicembre 2025 e, in via eventuale, alle disposizioni del bando e del D.M. n. 168/2022 che circoscrivevano il differimento delle prove a una seduta suppletiva ricompresa nel calendario concorsuale. Ha dedotto che l’amministrazione non aveva disposto un ulteriore differimento nonostante un impedimento fisico temporaneo, tempestivamente rappresentato e documentato. Il testo non riporta una più articolata esposizione dei singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Considerato quanto riferito dall’amministrazione il 6 ottobre 2026, ossia che la ricorrente aveva superato la prova orale e le prove fisiche, ha disposto un incombente istruttorio per chiarire gli ulteriori sviluppi della procedura e, in particolare, se la candidata sia stata inserita nella graduatoria finale e se l’inserimento sia avvenuto con riserva o a pieno titolo. Ha assegnato all’amministrazione quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e fissato il prosieguo alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, D.M. n. 168/2022

    La disposizione è indicata tra quelle impugnate perché, secondo la ricorrente, limita il differimento delle prove concorsuali a una seduta compresa nel calendario; l’ordinanza non ne interpreta né decide la legittimità.

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    La norma del bando, impugnata nella parte in cui circoscrive la seduta suppletiva alle date del calendario concorsuale, non è esaminata nel merito nell’ordinanza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo

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