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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10884/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto del 12 maggio 1998 per la realizzazione di un nuovo centro di macellazione, lavorazione e deposito carni in Vicchio. Dopo il collaudo si verificarono infiltrazioni d'acqua dal tetto. Le amministrazioni committenti agirono nel 2007 chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. e, in subordine, ex art. 1667 c.c. Il Tribunale ritenne prescritta l'azione ex art. 1669 c.c., ma accolse quella ex art. 1667 c.c. e liquidò un importo molto inferiore a quello richiesto. La Corte d'appello confermò la decisione: ritenne corretta la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; escluse la decadenza della garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi occulti emersi dopo il collaudo; respinse la pretesa di ottenere il costo dell'integrale rifacimento della copertura, osservando che il danno risarcibile era solo quello necessario a eliminare i punti ammalorati e non a realizzare un'opera nuova e diversa; rigettò infine le doglianze sulle spese. In cassazione la stazione appaltante dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1667 e 1668 c.c., lamentando un travisamento delle risultanze della CTU e l'erronea esclusione del rifacimento integrale della guaina; 2) violazione di varie norme, tra cui artt. 1218, 1223, 1668, 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato che fosse provata, secondo il criterio del più probabile che non, la necessità della sostituzione completa della copertura. La società appaltatrice resistette con controricorso e propose ricorso incidentale, denunciando: 1) l'erronea applicazione dell'art. 28, comma 10, l. n. 109/1994, sostenendo che dopo il collaudo dovesse operare solo l'art. 1669 c.c. e non l'art. 1667 c.c.; 2) omessa pronuncia/inammissibilità dell'appello principale per difetto di interesse. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale, perché la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione della CTU e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e perché la Corte territoriale non aveva applicato un criterio causale diverso da quello invocato ma aveva semplicemente escluso che l'integrale sostituzione della copertura fosse causalmente riconducibile all'inadempimento dell'appaltatore. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale: ha interpretato l'art. 28, comma 10, l. n. 109/1994 nel senso che esso esclude solo i vizi conosciuti o conoscibili e non denunciati prima del collaudo definitivo, ma non impedisce la garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi occulti emersi dopo il collaudo; ha poi escluso che vi fosse difetto di interesse ad appellare, poiché la domanda originaria, pur formulata anche per la 'minore somma di giustizia', non soddisfaceva integralmente la pretesa, essendo stata accolta solo in parte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Unione dei Comuni sia il ricorso incidentale della società appaltatrice. Ha confermato la decisione d'appello che, da un lato, aveva dichiarato prescritta l'azione ex art. 1669 c.c. e, dall'altro, aveva mantenuto la condanna dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. per un importo limitato ai soli costi necessari a eliminare i vizi realmente accertati. Ha compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti e ha dato atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo per entrambe le impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    L'azione per gravi difetti dell'opera è soggetta al termine di prescrizione annuale indicato dalla norma; nella specie la Corte ha ritenuto decorso il termine tra la prima denuncia e la successiva messa in mora, confermando la prescrizione.

  • art. 1667 c.c.

    La garanzia per difformità e vizi dell'opera resta applicabile, nel contesto dell'appalto pubblico richiamato, per i vizi occulti emersi dopo il collaudo definitivo; il danno risarcibile è però limitato al costo necessario per eliminare i vizi accertati.

  • art. 1668 c.c.

    Il rimedio dell'appaltante è alternativamente l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo; la domanda di riduzione va parametrata al costo degli interventi necessari a eliminare i vizi, non al rifacimento di un'opera diversa.

  • art. 28, comma 10, L. n. 109/1994

    Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

    La norma opera fino a quando il collaudo non diventa definitivo e impedisce solo di far valere vizi conosciuti o conoscibili ma non denunciati prima del collaudo; non esclude la garanzia per vizi occulti emersi dopo il collaudo.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere denunciato come violazione dell'art. 115 il mero dissenso sulla valutazione delle prove; la norma è violata solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa del materiale probatorio e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integrano di per sé violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma asseritamente violata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede una puntuale correlazione tra norma asseritamente violata e affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per error in procedendo deve investire una reale omissione di pronuncia o una violazione del paradigma processuale, non un mero dissenso valutativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può riqualificare d'ufficio un'eccezione non formulata dalla parte in una diversa eccezione sostanzialmente autonoma, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare sussiste quando la decisione di primo grado non abbia soddisfatto integralmente la pretesa, anche se la parte abbia formulato domande in via principale e subordinata.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre il danno conseguenza causalmente ricollegabile all'inadempimento, non i costi di opere ulteriori o diverse non necessarie a eliminare il vizio accertato.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità dell'appaltatore resta ancorata all'inadempimento causalmente accertato rispetto all'obbligazione di eseguire l'opera a regola d'arte.

  • art. 2697 c.c.

    Chi chiede il maggior risarcimento deve provare il nesso causale e l'entità del danno nei limiti del pregiudizio effettivamente riconducibile all'inadempimento.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere all'accertamento del nesso causale, ma devono essere logicamente coerenti con le risultanze probatorie.

  • art. 348-bis, comma 5, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame del fatto decisivo è ulteriormente limitato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, ciascuna parte ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze peritali; la critica deve individuare un effettivo errore di sussunzione o una violazione del paradigma normativo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: per l'art. 115 quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; per l'art. 116 non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.
  • In materia di appalto, la garanzia per vizi e difformità non legittima il committente a pretendere il rimborso di opere nuove o eccedenti la mera eliminazione dei difetti accertati: il risarcimento va commisurato al costo degli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'opera.
  • Nel regime degli appalti pubblici disciplinato dall'art. 28, comma 10, l. n. 109/1994, la preclusione opera solo per i vizi conosciuti o conoscibili e non denunciati prima del collaudo definitivo; i vizi occulti emersi dopo il collaudo restano azionabili secondo il codice civile.
  • L'appellante conserva interesse ad impugnare anche quando in primo grado abbia ottenuto solo una condanna parziale e la domanda fosse stata formulata con una richiesta principale di importo maggiore e una subordinata di importo minore.
  • Il danno risarcibile per vizi dell'opera richiede prova del nesso causale e della misura del pregiudizio effettivamente imputabile all'inadempimento, senza poter estendere il ristoro a spese non necessarie o a scelte unilaterali del creditore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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