Cassazione Penale, Sentenza n. 44284/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rizzo impugnava il ripristino della misura cautelare in carcere disposto dal G.i.p. (confermato dal Tribunale in appello) per presunta violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. La Polizia aveva riferito che, a seguito dell'attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico il 02/07/2024, aveva sorpreso Rizzo nel giardino di casa intento a raccogliere sfalci e potature; il G.i.p. aveva quindi sostituito i domiciliari con la custodia in carcere per il rischio di contatti con l'esterno. Il ricorrente contestava la ricostruzione: sosteneva che il cancello era aperto, che era sceso in giardino solo per sbloccare il motore del vano vasca mentre in casa erano la moglie e il figlio, che la postazione fissa interna non aveva segnalato allarmi e che gli operatori non avevano notato estranei. Rizzo contestava inoltre la valutazione del Tribunale secondo cui avrebbe tentato di minimizzare il ruolo del capomafia Musto Alberto e criticava la valutazione negativa in relazione alla sua età (oltre 70 anni), alla professione di medico e al fatto di aver ammesso le responsabilità e risarcito la parte offesa per Euro 35.000,00, sostenendo quindi l'assenza delle esigenze cautelari di eccezionale gravità previste dall'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per carenza motivazionale del G.i.p. e del Tribunale: le affermazioni circa l'intento del ricorrente di mistificare i fatti e la irrilevanza del risarcimento non erano sorrette da elementi specifici. Mancava una adeguata giustificazione della gravità della violazione; le circostanze accertate dalla polizia (Rizzo intento a raccogliere sfalci, assenza di estranei) non consentivano di superare il livello di "lieve entità" ex art. 276 c.p.p. e non giustificavano le esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" ai sensi dell'art. 275, comma 4. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che il provvedimento del G.i.p. del 10/07/2024, ha disposto la scarcerazione del ricorrente e il ripristino della misura degli arresti domiciliari, ordinando altresì le comunicazioni alla Procura generale e alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che per sostituire gli arresti domiciliari con la custodia carceraria fossero richieste esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza"; in mancanza di motivazione specifica e di elementi concreti tali esigenze non possono essere ritenute sussistenti.
art. 276 cod. proc. pen.
La Corte ha valutato che la mancanza di adeguata motivazione sulla gravità della violazione non poteva essere colmata con un nuovo giudizio successivo ai sensi di rinvio ex art. 276; è stato altresì richiamato il criterio di valutazione della lieve entità della violazione.
art. 276 cod. proc. pen.
La soglia della "lieve entità" prevista dal comma 1-ter è stata ritenuta non superata dalle circostanze fattuali (raccogliere sfalci, assenza di estranei), per cui la violazione non poteva giustificare la custodia in carcere.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione dispone l'immediata comunicazione alla Procura generale e alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att., come conseguenza dell'annullamento del provvedimento cautelare
Massime di principio
- La sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia carceraria richiede motivazione specifica e concreta: non bastano affermazioni assertive o congetture sul rischio di contatti esterni.
- La semplice presenza del soggetto in una pertinenza domestica (es. giardino) non integra automaticamente una violazione di gravità tale da giustificare il carcere, specie se gli operatori non hanno rilevato contatti con estranei.
- Gli allarmi del braccialetto elettronico devono essere contestualizzati e corroborati da elementi oggettivi: discrepanze tra postazione fissa e segnalazioni vanno adeguatamente valutate e motivate.
- Per i soggetti di età avanzata (oltre 70 anni) il requisito di "eccezionale rilevanza" richiesto per aggravare la misura è più stringente e richiede prova solida della pericolosità o del rischio di reiterazione.
- Il compimento di atti riparatori (ammissione di responsabilità, risarcimento della parte offesa) può essere considerato nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e non può essere automaticamente dichiarato irrilevante senza motivazione.
- In assenza di motivazione idonea il giudice superiore può annullare il provvedimento senza rinvio quando la violazione contestata non supera obiettivamente la soglia della lieve entità.
- Le valutazioni prognostiche (es. presunti contatti con capi mafiosi o mistificazione) devono essere sorrette da elementi specifici e non da congetture; altrimenti non possono fondare misure cautelari più afflittive.
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