Sentenza n. 52/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.798/24, pubblicata in data 25.3.2024, emessa dal Tribunale Civile di Taranto – Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.3.2024 passata in giudicato il 26.9.2024, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Taranto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero, nonostante la sentenza civile n. 798/2024 fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, non avesse adottato gli adempimenti necessari per attribuirle il beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto dal giudicato, oltre interessi o rivalutazione. Ha chiesto l’esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della sorte capitale e ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, applicando l’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante il pagamento della sorte capitale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta, pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell’interesse fatto valere, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Le spese sono state integralmente compensate, poiché non risultava allegato o visibile il certificato di non proposta impugnazione della sentenza civile posta in esecuzione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa determina la cessazione della materia del contendere e rende improcedibile il ricorso, quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La sentenza civile posta in esecuzione aveva previsto il riconoscimento degli accessori sulla somma dovuta dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa riconosciuta dal giudicato e non residua alcuna utilità concreta per il ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza una nuova pronuncia di merito sull’obbligo amministrativo, perché la sopravvenuta soddisfazione integrale dell’interesse elimina l’attualità della controversia.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, in relazione alla documentazione prodotta, non sia comprovata in modo sufficiente la definitività della pronuncia posta in esecuzione.
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