Cassazione Civile, Sentenza n. 36330/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 16952/2021. La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2005 che contestava: a) la non deducibilità di costi per violazione del principio di competenza e l'irrogazione di sanzione IRAP; b) la sanzione per omessa regolarizzazione di fatture emesse dagli esercenti per le prestazioni di raccolta delle giocate (operazioni esenti IVA). In primo e secondo grado si era discusso se le operazioni fossero esenti IVA e se la società potesse considerare i costi come spese pubblicitarie/deducibili. La Corte di cassazione aveva accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia e rigettato il ricorso principale della società, precisando che l'esenzione IVA si applica solo nei rapporti tra concessionario ed esercente o tra concessionario e gestore, non a soggetti privi di affidamento diretto dal concessionario. La società ha proposto revocazione con sei motivi, denunciando errori di fatto e di valutazione: inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di autosufficienza; errata valutazione di giudicati esterni; omissione di accertamenti sulla sussistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti (motivo centrale e ritenuto decisivo); presunti errori sull'esistenza/ ricezione delle fatture e sulla necessità di rinviare la questione alle Commissioni tributarie per esaminare l'applicabilità delle sanzioni IVA per obiettiva incertezza normativa o per carenza di colpevolezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2, 4, 5 e 6 per difetto dei presupposti per la revocazione (l'errore di fatto deve essere evidente, incontrovertibile e desumibile dagli atti del giudizio di legittimità). Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse deciso nel merito senza avere verificato un profilo sostanziale rimasto implicita e assorbito nel giudizio di merito, ossia la sussistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti, questione dedotta sin dal primo grado e non espressamente decisa dal giudice d'appello. Per tale ragione la Corte ha revocato la sentenza di cassazione limitatamente alla parte che aveva deciso il merito su quella questione assorbita e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello (Commissione tributaria regionale) dell'Emilia-Romagna per il relativo accertamento di fatto e per la quantificazione delle spese di lite. Le altre censure sono state ritenute non idonee ad integrare gli estremi dell'errore di fatto revocatorio.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
La Corte applica la disciplina della revocazione per errore di fatto: il vizio rilevante deve consistere in una falsa percezione della realtà desumibile in modo evidente dagli atti; non può riguardare valutazioni tipiche del giudizio di merito o questioni che richiedano indagini ermeneutiche o argomentazioni complesse
art. 391bis, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamata per circoscrivere la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso sentenze della Corte di cassazione e per ribadire i limiti dell'errore di fatto revocatorio
art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (errori di diritto) e per distinguere le censure di merito e di diritto dalle ipotesi di errore di fatto rilevabili in sede di revocazione
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
Norma sulla regolarizzazione delle fatture e sulle sanzioni: la Corte osserva che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione (es. ricezione delle fatture nei termini) è questione di fatto esaminata dalla pronuncia impugnata e non idonea a giustificare la revocazione se non documentalmente incontrovertibile
art. 1333 c.c. (richiamato nel controricorso)
Citato in merito alla dinamica contrattuale tra esercenti e concessionario: la documentazione richiamata indica come venivano concluse proposte/contratti tra esercenti e concessionario, elemento che la Corte ritiene rilevante ai fini dell'accertamento sulla esistenza di rapporti negoziali diretti
Principio sull'esenzione IVA per la raccolta delle giocate (giurisprudenziale/settoriale)
La Corte conferma che l'esenzione IVA per le operazioni di raccolta delle giocate si applica nei rapporti riconducibili direttamente alla gestione concessoria (concessionario-gestore; concessionario-esercente) e non può essere estesa a soggetti che non abbiano affidamento diretto dal concessionario, salvo prova contraria sulla effettiva esistenza di rapporti negoziali diretti
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: l'errore deve essere incontrovertibile, immediatamente desumibile dagli atti del giudizio di legittimità e non può consistere in un diverso apprezzamento delle risultanze di merito.
- Non possono essere fatti valere in revocazione semplici errori di valutazione o di giudizio del merito: occorre dimostrare una falsa percezione della realtà o l'omessa percezione di un fatto interno al procedimento di legittimità che sia essenziale e decisivo.
- Per ottenere il riesame di questioni fattuali (es. esistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti) è spesso necessario il rinvio al giudice del merito; la cassazione può revocare quando la decisione di legittimità ha deciso il merito senza che un profilo fattuale, visibile negli atti, fosse stato effettivamente accertato.
- In materia di esenzione IVA per la raccolta delle giocate l'applicazione dell'esenzione è circoscritta ai rapporti riconducibili alla gestione concessoria: la prova dell'esistenza di un affidamento diretto del concessionario è cruciale per estendere l'esenzione ad altri soggetti.
- Sulle sanzioni connesse alle fatture (es. art. 6 d.lgs. 471/1997) la valutazione della ricezione/regularizzazione delle fatture e della colpevolezza resta questione di fatto: per contestare la sanzione è necessario documentare in modo chiaro la diversa realtà fattuale o l'incertezza normativa in modo puntuale già nei gradi inferiori del giudizio.
- Chi invoca giudicati esterni deve dimostrare l'identità di parti, petitum e causa petendi; l'esistenza di pronunce favorevoli in giudizi diversi non basta se le parti o l'oggetto non sono identici.
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