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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36330/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 16952/2021. La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2005 che contestava: a) la non deducibilità di costi per violazione del principio di competenza e l'irrogazione di sanzione IRAP; b) la sanzione per omessa regolarizzazione di fatture emesse dagli esercenti per le prestazioni di raccolta delle giocate (operazioni esenti IVA). In primo e secondo grado si era discusso se le operazioni fossero esenti IVA e se la società potesse considerare i costi come spese pubblicitarie/deducibili. La Corte di cassazione aveva accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia e rigettato il ricorso principale della società, precisando che l'esenzione IVA si applica solo nei rapporti tra concessionario ed esercente o tra concessionario e gestore, non a soggetti privi di affidamento diretto dal concessionario. La società ha proposto revocazione con sei motivi, denunciando errori di fatto e di valutazione: inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di autosufficienza; errata valutazione di giudicati esterni; omissione di accertamenti sulla sussistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti (motivo centrale e ritenuto decisivo); presunti errori sull'esistenza/ ricezione delle fatture e sulla necessità di rinviare la questione alle Commissioni tributarie per esaminare l'applicabilità delle sanzioni IVA per obiettiva incertezza normativa o per carenza di colpevolezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2, 4, 5 e 6 per difetto dei presupposti per la revocazione (l'errore di fatto deve essere evidente, incontrovertibile e desumibile dagli atti del giudizio di legittimità). Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse deciso nel merito senza avere verificato un profilo sostanziale rimasto implicita e assorbito nel giudizio di merito, ossia la sussistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti, questione dedotta sin dal primo grado e non espressamente decisa dal giudice d'appello. Per tale ragione la Corte ha revocato la sentenza di cassazione limitatamente alla parte che aveva deciso il merito su quella questione assorbita e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello (Commissione tributaria regionale) dell'Emilia-Romagna per il relativo accertamento di fatto e per la quantificazione delle spese di lite. Le altre censure sono state ritenute non idonee ad integrare gli estremi dell'errore di fatto revocatorio.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

    La Corte applica la disciplina della revocazione per errore di fatto: il vizio rilevante deve consistere in una falsa percezione della realtà desumibile in modo evidente dagli atti; non può riguardare valutazioni tipiche del giudizio di merito o questioni che richiedano indagini ermeneutiche o argomentazioni complesse

  • art. 391bis, comma 1, cod. proc. civ.

    Richiamata per circoscrivere la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso sentenze della Corte di cassazione e per ribadire i limiti dell'errore di fatto revocatorio

  • art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (errori di diritto) e per distinguere le censure di merito e di diritto dalle ipotesi di errore di fatto rilevabili in sede di revocazione

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    Norma sulla regolarizzazione delle fatture e sulle sanzioni: la Corte osserva che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione (es. ricezione delle fatture nei termini) è questione di fatto esaminata dalla pronuncia impugnata e non idonea a giustificare la revocazione se non documentalmente incontrovertibile

  • art. 1333 c.c. (richiamato nel controricorso)

    Citato in merito alla dinamica contrattuale tra esercenti e concessionario: la documentazione richiamata indica come venivano concluse proposte/contratti tra esercenti e concessionario, elemento che la Corte ritiene rilevante ai fini dell'accertamento sulla esistenza di rapporti negoziali diretti

  • Principio sull'esenzione IVA per la raccolta delle giocate (giurisprudenziale/settoriale)

    La Corte conferma che l'esenzione IVA per le operazioni di raccolta delle giocate si applica nei rapporti riconducibili direttamente alla gestione concessoria (concessionario-gestore; concessionario-esercente) e non può essere estesa a soggetti che non abbiano affidamento diretto dal concessionario, salvo prova contraria sulla effettiva esistenza di rapporti negoziali diretti

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: l'errore deve essere incontrovertibile, immediatamente desumibile dagli atti del giudizio di legittimità e non può consistere in un diverso apprezzamento delle risultanze di merito.
  • Non possono essere fatti valere in revocazione semplici errori di valutazione o di giudizio del merito: occorre dimostrare una falsa percezione della realtà o l'omessa percezione di un fatto interno al procedimento di legittimità che sia essenziale e decisivo.
  • Per ottenere il riesame di questioni fattuali (es. esistenza di un rapporto negoziale diretto tra concessionario ed esercenti) è spesso necessario il rinvio al giudice del merito; la cassazione può revocare quando la decisione di legittimità ha deciso il merito senza che un profilo fattuale, visibile negli atti, fosse stato effettivamente accertato.
  • In materia di esenzione IVA per la raccolta delle giocate l'applicazione dell'esenzione è circoscritta ai rapporti riconducibili alla gestione concessoria: la prova dell'esistenza di un affidamento diretto del concessionario è cruciale per estendere l'esenzione ad altri soggetti.
  • Sulle sanzioni connesse alle fatture (es. art. 6 d.lgs. 471/1997) la valutazione della ricezione/regularizzazione delle fatture e della colpevolezza resta questione di fatto: per contestare la sanzione è necessario documentare in modo chiaro la diversa realtà fattuale o l'incertezza normativa in modo puntuale già nei gradi inferiori del giudizio.
  • Chi invoca giudicati esterni deve dimostrare l'identità di parti, petitum e causa petendi; l'esistenza di pronunce favorevoli in giudizi diversi non basta se le parti o l'oggetto non sono identici.

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