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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 213/24 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.5.24.

Giustizia amministrativa202500890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente e all’accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato al Ministero, che non si è costituito. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La mancata esecuzione del giudicato è risultata dagli atti di causa. La ricorrente ha inoltre richiesto gli interessi, ma tale pretesa non era contemplata nel titolo giudiziale da eseguire.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda. Ha respinto la domanda relativa agli interessi, poiché non previsti nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro riconosciuto al personale docente mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere gli adempimenti puntualmente necessari entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo esecutivo: non sono riconoscibili in sede di esecuzione somme o accessori, quali gli interessi, non previsti dalla sentenza da eseguire.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega interna, entro il termine stabilito dal giudice e a seguito della richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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