Cassazione Penale, Sentenza n. 16232/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mozzillo: impugnava la conferma della condanna per i capi A-G (tentata rapina aggravata, lesioni personali, porto ingiustificato di una mazza da baseball, rapine aggravate) sostenendo che la sua presenza fosse meramente passiva (connivenza non punibile) e non un contributo concorsuale ex art. 110 c.p.; denunciava inoltre vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver valutato telefonate, celle agganciate e la trascrizione della chiamata di Fontana, e contestava che la corte abbia ritenuto che la sua presenza avesse rafforzato l'azione del coimputato De Glaudi. De Glaudi: eccepiva violazione di legge (artt. 28, 29 c.p. e art. 125 c.p.p.) per l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici senza motivare la determinazione della durata (la durata era stata fissata in 5 anni).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Mozzillo l'inammissibilità è stata motivata dalla carenza di specificità e dall'essere le censure riproduttive di doglianze già svolte in appello; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha escluso la connivenza non punibile, ritenendo la presenza del Mozzillo idonea a dare manforte e accrescere l'effetto intimidatorio dell'azione collettiva. Per De Glaudi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 29 c.p. che impone, per una condanna a reclusione non inferiore a tre anni, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, e non ha ravvisato omissione motivazionale illegittima. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato la distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso quando la presenza contribuisce concretamente (anche psicologicamente) all'azione delittuosa.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'accordo di riforma della sentenza di primo grado (concordato); contesto procedurale che ha portato alla rideterminazione della pena di De Glaudi in appello.
art. 28 cod. pen.
Norma sui casi di esclusione di pena o attenuanti applicata nel quadro della critica di De Glaudi sulla motivazione delle pene accessorie; richiamata dal ricorrente ma la Corte l'ha ritenuta adeguatamente applicata insieme all'art. 29.
art. 29 cod. pen.
Regola l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla durata della pena detentiva; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'applicazione dell'interdizione temporanea per 5 anni quando la pena è complessivamente non inferiore a tre anni.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente De Glaudi in relazione agli obblighi motivazionali del giudice; la Corte ha ritenuto adempiuti gli obblighi di legge e che non vi fosse vizio nella determinazione della durata dell'interdizione.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come limiti di specificità richiesti per i motivi in Cassazione: la Corte ha rilevato che i motivi di Mozzillo mancavano della specificità necessaria e riproducevano doglianze già esaminate in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di un reato non esclude automaticamente responsabilità: se la presenza rafforza l'azione dell'autore (aumenta l'effetto intimidatorio o dà manforte pratica o psicologica) può configurarsi concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.; la distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dall'effettivo apporto partecipativo, anche indiretto.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: quando la sentenza di appello si conforma a quella di primo grado (c.d. "doppia conforme") la suprema corte non è chiamata a riesaminare tutte le risultanze ma valuta la coerenza logica della motivazione; per contestare il travisamento della prova occorre indicare specificamente gli atti e dimostrare che l'errore invalida l'intero impianto probatorio.
- Le doglianze che replicano in termini generici valutazioni di merito già affrontate in appello sono inammissibili per carenza di specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p.; il ricorso per cassazione deve contenere censure consentite e precise sul piano giuridico.
- In caso di rideterminazione della pena derivante da accordo (art. 599‑bis c.p.p.), l'applicazione delle pene accessorie deve rispettare i vincoli normativi (es. art. 29 c.p.) e il giudice non ha discrezionalità nel derogare ai limiti previsti dalla legge.
- Chi impugna una sentenza per mancata considerazione di elementi probatori (es. celle, telefonate, trascrizioni) deve indicare con precisione tali elementi e spiegare come il loro diverso apprezzamento sarebbe decisivo per il risultato processuale, altrimenti la censura è inidonea a superare il filtro di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →