Cassazione Civile, Ordinanza n. 34215/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria ab intestato e dalla divisione di un compendio immobiliare in comunione tra più coeredi e, per un immobile specifico, anche con la madre del de cuius, poi deceduta in corso di causa. Il ricorrente aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, la collazione di donazioni dirette e indirette, il rendiconto dei canoni e la divisione dei beni, sostenendo inoltre pretese sulla formazione delle porzioni dell'immobile di Via Sarli e contestando il valore attribuito ad alcuni cespiti e la regolarità della consulenza tecnica d'ufficio. In appello le impugnazioni erano state respinte. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe assegnato alle controparti le porzioni spettanti alla madre senza una specifica domanda di subentro e avrebbe imposto servitù/modifiche non richieste; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere negato valore di prova legale a un rogito notarile che attestava il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal ricorrente; 3) violazione degli artt. 116, comma 2, e 183, comma 5, c.p.c. e vizio motivazionale, per l'utilizzo di documenti acquisiti dal c.t.u., per la pretesa nullità della c.t.u. per incompatibilità del consulente e per l'erroneità delle stime e dell'individuazione dell'autore delle migliorie; 4) doglianza sulle spese, ritenute ingiustamente poste a suo carico per la fase di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, morto in corso di causa uno dei contitolari, gli eredi già costituiti nel giudizio di divisione subentrano nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e non occorre una nuova domanda o una nuova costituzione per ottenere le porzioni spettanti alla dante causa. Ha ribadito che, nella divisione di immobili comodamente divisibili, il giudice può costituire servitù reciproche e porzioni funzionali allo scioglimento della comunione, nei limiti del divieto di imporre pesi eccessivi, senza necessità di una domanda ulteriore. Ha inoltre precisato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale e non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, che possono essere contestate con ogni mezzo. Quanto alla c.t.u., ha ritenuto che l'eventuale incompatibilità del consulente doveva essere fatta valere con istanza di ricusazione e che, in ogni caso, il consulente poteva acquisire documentazione utile alla stima dei beni e delle migliorie ai fini della collazione; le censure svolte miravano in sostanza a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Infine, ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, osservando che nel giudizio divisorio le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, mentre la soccombenza e la compensazione operano per le spese causate da pretese infondate o resistenze inutili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non ha pronunciato ultra petita: la formazione delle porzioni nella divisione e le attribuzioni conseguenti alla successione processuale della dante causa non richiedevano una domanda ulteriore.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sull'apprezzamento probatorio è infondata quando mira a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice, non un errore sulla regola legale di valutazione della prova.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dell'atto pubblico copre provenienza, presenza e compimento dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, non la verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti riportate nell'atto.
art. 110 c.p.c.
La morte di una parte in corso di causa comporta la successione nel processo degli eredi già subentrati nel rapporto sostanziale, senza necessità di una nuova domanda di parte.
art. 192 c.p.c.
Le ragioni di ricusazione o astensione del consulente tecnico devono essere dedotte tempestivamente dalla parte; in mancanza, la consulenza è utilizzabile.
art. 196 c.p.c.
Se emergono questioni sulla persona del consulente, il giudice può valutarne la sostituzione nell'esercizio di un potere discrezionale.
art. 111 Cost.
Le preclusioni e il termine per dedurre la ricusazione sono letti in funzione della ragionevole durata del processo, evitando strategie dilatorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella divisione giudiziale, se uno dei contitolari muore in corso di causa e gli eredi sono già costituiti nel processo, il subentro processuale opera automaticamente e non richiede una nuova domanda di attribuzione della quota ereditaria.
- La formazione delle porzioni in sede di scioglimento della comunione può comportare l'imposizione di servitù o pesi strumentali, purché non eccessivi e funzionali alla divisione, senza necessità di specifica domanda aggiuntiva.
- L'efficacia probatoria dell'atto pubblico non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti e trasfuse nel rogito, che possono essere smentite con qualunque mezzo di prova.
- La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio per incompatibilità del consulente deve essere proposta con istanza di ricusazione nei termini di legge; in difetto, la c.t.u. resta acquisibile e valutabile dal giudice.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla c.t.u. e sulla valutazione dei beni in una nuova revisione del merito, se la sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa comune; si applica invece la soccombenza per le spese derivanti da pretese infondate o resistenze ingiustificate alla divisione.
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