Sentenza del 18/01/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Impugnazione di sentenza -Esposizione dei motivi di appello - Necessità di forma - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile soltanto perché i motivi non sono esposti in una parte separata o secondo una particolare struttura formale. È sufficiente che dall'intero atto emergano con chiarezza le ragioni di critica alla sentenza impugnata. Il principio richiamato è quello espresso dalla Cassazione civile, sentenza n. 227/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'appello avverso una sentenza tributaria, con particolare riferimento alla necessità che i motivi di impugnazione siano esposti in una sezione formalmente distinta dell'atto. È stato chiarito che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 non impone rigidi formalismi: i motivi specifici possono risultare anche dalla parte espositiva, dalle premesse in fatto o dalle conclusioni, purché siano individuabili in modo univoco considerando l'atto nel suo complesso.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'articolo disciplina il contenuto dell'atto di appello nel processo tributario.
La norma richiede la specificità dei motivi di appello, ma non impone una rigorosa collocazione formale o una separata enunciazione degli stessi. I motivi possono essere ricavati dall'atto complessivamente considerato, purché risultino univoci.
Cassazione civile, sentenza n. 227/2016
Gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso.
Nel processo tributario prevale una valutazione sostanziale dell'atto: l'appello è ammissibile quando consente di comprendere le contestazioni rivolte alla sentenza, anche senza formule sacramentali o una rigida organizzazione formale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'appello non deve necessariamente contenere una sezione autonoma intitolata ai motivi: è sufficiente che le critiche alla sentenza siano identificabili con chiarezza nell'insieme dell'atto.
- La specificità dei motivi va valutata in concreto e non sulla base di formalismi, verificando se il giudice e la controparte possano comprendere quali parti della decisione vengono contestate e per quali ragioni.
- L'assenza di una formula tecnica o di una struttura prestabilita non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; resta però necessario che le doglianze siano univoche e non meramente generiche.
- Per evitare contestazioni, è comunque opportuno esporre i motivi in modo ordinato, collegandoli espressamente ai capi della sentenza impugnata e alle conclusioni richieste.
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