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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Impugnazione di sentenza -Esposizione dei motivi di appello - Necessità di forma - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile soltanto perché i motivi non sono esposti in una parte separata o secondo una particolare struttura formale. È sufficiente che dall'intero atto emergano con chiarezza le ragioni di critica alla sentenza impugnata. Il principio richiamato è quello espresso dalla Cassazione civile, sentenza n. 227/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'appello avverso una sentenza tributaria, con particolare riferimento alla necessità che i motivi di impugnazione siano esposti in una sezione formalmente distinta dell'atto. È stato chiarito che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 non impone rigidi formalismi: i motivi specifici possono risultare anche dalla parte espositiva, dalle premesse in fatto o dalle conclusioni, purché siano individuabili in modo univoco considerando l'atto nel suo complesso.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'articolo disciplina il contenuto dell'atto di appello nel processo tributario.

    La norma richiede la specificità dei motivi di appello, ma non impone una rigorosa collocazione formale o una separata enunciazione degli stessi. I motivi possono essere ricavati dall'atto complessivamente considerato, purché risultino univoci.

  • Cassazione civile, sentenza n. 227/2016

    Gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso.

    Nel processo tributario prevale una valutazione sostanziale dell'atto: l'appello è ammissibile quando consente di comprendere le contestazioni rivolte alla sentenza, anche senza formule sacramentali o una rigida organizzazione formale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l'appello non deve necessariamente contenere una sezione autonoma intitolata ai motivi: è sufficiente che le critiche alla sentenza siano identificabili con chiarezza nell'insieme dell'atto.
  • La specificità dei motivi va valutata in concreto e non sulla base di formalismi, verificando se il giudice e la controparte possano comprendere quali parti della decisione vengono contestate e per quali ragioni.
  • L'assenza di una formula tecnica o di una struttura prestabilita non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; resta però necessario che le doglianze siano univoche e non meramente generiche.
  • Per evitare contestazioni, è comunque opportuno esporre i motivi in modo ordinato, collegandoli espressamente ai capi della sentenza impugnata e alle conclusioni richieste.

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