Sentenza del 11/02/2015 n. 10 - Corte Costituzionale
Imposta sul reddito delle società - base imponibile - Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente - legittimità del presupposto d'imposta - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, che applicava una maggiorazione dell'aliquota IRES alle società operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas con ricavi superiori a 25 milioni di euro. La censura principale riguardava la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.: il tributo era giustificato dall'intento di colpire eventuali extraprofitti derivanti da una congiuntura favorevole, ma incideva sull'intero reddito d'impresa, aveva durata permanente e non prevedeva strumenti per verificare il permanere della congiuntura. Il divieto di trasferire l'onere sui prezzi al consumo era inoltre ritenuto inidoneo a impedire che il costo fiscale ricadesse, in definitiva, sui consumatori. Erano stati prospettati anche profili relativi agli artt. 23, 41, 77 e 117 Cost.
La decisione
La Corte costituzionale ha respinto le censure fondate sugli artt. 77 e 23 Cost., ritenendo non evidente l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e chiarendo che la riserva di legge può essere soddisfatta anche da un decreto-legge. Ha invece accolto la questione riferita agli artt. 3 e 53 Cost. e ha dichiarato illegittimi i commi 16, 17 e 18 dell'art. 81 del D.L. n. 112/2008, come successivamente modificati. La disciplina era irragionevole e sproporzionata perché tassava l'intero reddito, anziché i soli extraprofitti, non era temporalmente limitata né collegata alla persistenza della congiuntura e prevedeva un divieto di traslazione difficilmente controllabile. Tuttavia, per tutelare l'equilibrio di bilancio, la Corte ha stabilito che la dichiarazione di illegittimità producesse effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, senza automatica retroattività sui versamenti già effettuati.
Norme richiamate
Art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
L'aliquota IRES è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali ai soggetti operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas con ricavi superiori a 25 milioni di euro; è inoltre vietata la traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
La disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configurava una maggiorazione strutturale dell'IRES sull'intero reddito, senza selezionare gli eventuali extraprofitti e senza limitarne temporalmente l'applicazione.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza e ragionevolezza vieta differenziazioni fiscali tra settori o categorie di contribuenti quando non siano sostenute da una giustificazione obiettiva, coerente e proporzionata.
Art. 53 della Costituzione
La capacità contributiva costituisce presupposto e limite del potere impositivo. La struttura dell'imposta deve essere coerente con il fatto economico che intende colpire e non può tassare indiscriminatamente ricchezze diverse da quelle individuate come giustificazione del prelievo.
Art. 77, secondo comma, della Costituzione
Il decreto-legge è legittimo salvo i casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza della valutazione governativa; tali condizioni non sono state ritenute assenti nel caso concreto.
Art. 23 della Costituzione
La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata anche quando il tributo è introdotto con un decreto-legge, purché adottato nel rispetto dei requisiti costituzionali.
Art. 41 della Costituzione
La questione relativa alla libertà di iniziativa economica privata è stata assorbita dopo l'accoglimento delle censure fondate sugli artt. 3 e 53 Cost.
Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
Il profilo relativo alla tutela della concorrenza è stato assorbito e non autonomamente deciso dalla Corte.
Art. 136 della Costituzione e art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87
Le sentenze di accoglimento hanno normalmente efficacia retroattiva nei rapporti pendenti, ma la Corte può limitarne temporalmente gli effetti quando ciò sia strettamente necessario per salvaguardare altri principi costituzionali.
Art. 81 della Costituzione
L'esigenza di preservare l'equilibrio di bilancio ha giustificato la limitazione degli effetti della declaratoria di illegittimità al futuro, evitando un'immediata restituzione generalizzata delle somme versate.
Massime di principio
- Un'imposizione differenziata per settore economico non è automaticamente incostituzionale: deve però essere sorretta da una ragione obiettiva e deve colpire effettivamente il fenomeno economico che la giustifica.
- Se il legislatore dichiara di voler tassare extraprofitti o rendite congiunturali, il tributo deve individuare e separare tali componenti dal reddito ordinario; non è sufficiente applicare una maggiorazione sull'intero reddito d'impresa.
- Un prelievo straordinario collegato a una situazione eccezionale deve normalmente avere durata limitata o meccanismi di verifica della persistenza del presupposto. La stabilizzazione indefinita può renderlo irragionevole.
- Le soglie basate sui ricavi devono essere coerenti con la capacità contributiva effettiva: ricavi elevati non equivalgono necessariamente a maggiore redditività o a extraprofitti.
- Un divieto di trasferire l'imposta sui consumatori deve essere concretamente controllabile; se il meccanismo non consente di distinguere la quota di prezzo derivante dal tributo, può risultare inidoneo e irragionevole.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporta sempre il rimborso automatico delle imposte già versate: occorre verificare la decorrenza stabilita dalla Corte e se il rapporto sia ancora pendente o ormai esaurito.
- La pronuncia riguarda la disciplina originaria e le successive modifiche nella misura in cui conservano gli stessi vizi strutturali; per valutare casi analoghi occorre comunque verificare il periodo d'imposta e la normativa concretamente applicabile.
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