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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13174/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un avviso di rettifica emesso dall'Ufficio delle Dogane per la dichiarazione di importazione IMA Reg. 4T n.167/W del 25/01/2018: l'Amministrazione censurava l'inattendibilità del valore di transazione dichiarato e chiedeva il pagamento di maggiori diritti (e IVA) per euro 61.408,05. Il CAD Campania Uno aveva presentato la dichiarazione come soggetto che espleta formalità doganali, sostenendo di aver agito in regime di rappresentanza diretta (per mandato dell'agenzia Tinelli) e, in subordine, che se fosse stato qualificato come rappresentante indiretto aveva agito in buona fede e adempiuto agli obblighi di diligenza. La CTP respinse il ricorso del CAD; la CTR accolse l'appello del CAD ritenendo che al momento della presentazione della dichiarazione non vi fossero elementi che avrebbero dovuto far sorgere ragionevoli dubbi sulla correttezza del procedimento; l'Agenzia propose ricorso per cassazione denunciando violazioni del Codice doganale (artt. 19 e 77) e degli oneri probatori e di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia: ha censurato la CTR per non avere adeguatamente valutato la diligenza qualificata richiesta al rappresentante indiretto e per non aver verificato se il CAD fosse o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati dichiarati (tenendo conto delle anomalie documentali riscontrate). Ha inoltre accolto il motivo incidentale relativo all'ammissibilità dell'atto integrativo presentato dal contribuente entro il termine di impugnazione, ritenendo che il diritto di impugnare non si esaurisca con la proposizione del primo ricorso ma possa essere esercitato fino alla scadenza del termine. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nella parte indicata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame conformemente ai principi giuridici enunciati dalla Corte (in particolare sul tema della diligenza qualificata del rappresentante indiretto e sull'ammissibilità dei motivi integrativi presentati prima della scadenza del termine).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU), artt. 19 e 77

    la responsabilità del rappresentante indiretto quando "era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della erroneità dei dati dichiarati"

    La Corte interpreta l'art. 77 CDU nel senso che il rappresentante indiretto (dichiarente in proprio) risponde in solido con l'importatore ma può escludere o ridurre la responsabilità provando la propria buona fede; la valutazione della buona fede passa attraverso la verifica della diligenza qualificata dovuta al professionista, ivi inclusa la verifica della congruità del valore dichiarato e degli elementi documentali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    atto di integrazione ammissibile "in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione"

    La Corte precisa che l'art. 24 non impedisce che il contribuente, fino alla scadenza del termine per impugnare, possa proporre nuovi motivi in atti successivi: il potere di impugnazione non si consuma con la presentazione del primo ricorso, pertanto i motivi presentati prima della scadenza del termine non devono ritenersi automaticamente inammissibili come "aggiunti" ai sensi dell'art. 24.

  • D.P.R. 43/1973, art. 38

    Norma richiamata nella motivazione in relazione alle procedure doganali e agli obblighi formali; la sentenza utilizza il quadro normativo per valutare i profili di responsabilità e motivazione amministrativa.

  • Codice civile, art. 1176 comma 2 e art. 1717

    Art.1176(2) richiede una diligenza qualificata secondo la natura dell'attività professionale: la Corte la invoca per definire l'obbligo di controllo del rappresentante indiretto; art.1717 attiene al mandato (ratifica/mandato conferito) e alla valutazione se il mandato abbia effettivamente legittimato l'operato.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: grava sul rappresentante che invoca la buona fede l'onere di dimostrarla.

  • Codice doganale (precedente) e norme interpretative (es. art. 220 CDC citato in motivazione)

    Si richiama la possibilità per il rappresentante indiretto di escludere la responsabilità provando la buona fede in conformità alle condizioni previste dalle norme doganali (art. 220 CDC "ratione temporis"), connessa all'obbligo di diligenza qualificata.

Massime di principio

  • Distinzione rappresentanza diretta/indiretta: il rappresentante diretto agisce in nome e per conto dell'importatore e, in linea di principio, non è responsabile delle obbligazioni doganali; il rappresentante indiretto agisce in nome proprio per conto altrui e risponde in solido con l'importatore.
  • Responsabilità del rappresentante indiretto non è assoluta: può escludersi dimostrando di aver agito in perfetta buona fede e con la diligenza qualificata richiesta alla professione (non basta il mero controllo formale della documentazione consegnata).
  • Diligenza qualificata del professionista doganale comprende, oltre alla verifica formale, l'acquisizione di informazioni e accertamenti idonei a valutare la veridicità dei dati essenziali (es. congruità del valore, documenti duplicati, identità dell'importatore): anomalie significative devono far sorgere l'obbligo di ulteriori verifiche.
  • Onere della prova: chi sostiene la propria buona fede (il rappresentante/dichiarente) è tenuto a provarla; l'Amministrazione deve invece motivare adeguatamente la pretesa e gli accertamenti compiuti.
  • Nel processo tributario il potere di impugnazione si può esercitare fino alla scadenza del termine: ulteriori motivi possono essere proposti in atti successivi presentati entro il termine di impugnazione e non sono automaticamente inammissibili come "motivi aggiunti" ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992.
  • Se il giudice d'appello non applica correttamente i criteri di diligenza professionale e di verifica della conoscibilità delle anomalie, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame secondo i principi fissati dalla Cassazione.

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