Cassazione Civile, Sentenza n. 13214/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato in parte la pronuncia di primo grado: la Corte d'appello aveva ritenuto che la C.M. avesse fornito calcestruzzo di classe RCK 200 invece di RCK 250, configurando una consegna di "aliud pro alio" e condannando la C.M. al risarcimento. La ricorrente deduceva carenza e apparente motivazione della Corte d'appello quanto alla valutazione della inidoneità del materiale fornito, contestava l'uso della CTU come prova percipiente, sosteneva l'inesistenza del nesso causale con i danni (attribuendoli a posa, aggiunta acqua, insufficiente spessore, armature, giunti, sottofondo, ruolo del direttore dei lavori), la mancata richiesta preventiva di adempimento/risoluzione e l'insufficienza delle prove tecniche sulle caratteristiche del calcestruzzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso denunciando motivazione apparente della Corte d'appello sulla qualificazione come "aliud pro alio". La sentenza d'appello è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazione del principio di diritto relativo alla nozione di "aliud pro alio". La Cassazione ha inoltre chiarito: a) la qualificazione di "aliud pro alio" richiede che il bene consegnato sia talmente eterogeneo da risultare funzionalmente del tutto inidoneo alla destinazione economico-sociale prevista; b) la CTU può svolgere funzione percipiente quando la verifica richiede specifiche cognizioni tecniche; c) il risarcimento può essere richiesto anche senza previa domanda di risoluzione del contratto; d) il giudice di rinvio dovrà approfondire il grado d'incidenza della minore resistenza (RCK 200 vs RCK 250) sulla idoneità del calcestruzzo a assolvere la funzione prevista e rivalutare le risultanze istruttorie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma che consente la cassazione per motivazione apparente o insufficiente; il motivo in cassazione è stato fondato ai sensi di questa disposizione in relazione alla carenza di spiegazione della Corte d'appello circa la incidenza della minore resistenza sulla funzionalità del bene.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un giudizio motivato; la carenza motivazionale dedotta ha costituito profilo di illegittimità.
art. 132 c.p.c. (recte art. 132 c.p.c. relativo ai motivi di impugnazione)
Richiamato in combinato disposto con le norme sull'impugnazione per sottolineare i vizi di motivazione della sentenza di merito.
art. 1453 c.c.
“La parte interessata può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento…”
La Cassazione richiama che la vendita di aliud pro alio dà luogo all'azione di risoluzione ai sensi dell'art.1453 c.c.; ma sottolinea anche che l'azione risarcitoria può essere proposta senza la preventiva risoluzione.
art. 1490 c.c.
Norma sui vizi della cosa venduta (vizio redibitorio); distinta dalla fattispecie dell'aliud pro alio e richiamata per distinguere i rimedi applicabili.
art. 1497 c.c.
Richiamata quale riferimento alla mancanza di qualità essenziali della cosa venduta, distinta sia dai vizi redibitori sia dall'aliud pro alio.
art. 1494 c.c.
Citata in relazione alla possibilità di ottenere il risarcimento anche in presenza di meri vizi, quando il compratore rinunci alle azioni di garanzia specifiche, fermo restando il rispetto di termini e condizioni.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per le memorie e conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti nel processo di cassazione; menzionata nella fase istruttoria del ricorso.
Principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione
“Sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita”.
La Corte precisa la soglia richiesta per configurare l'aliud pro alio: non basta una minore qualità o un vizio sanabile, occorre che la cosa sia funzionalmente del tutto inidonea alla destinazione prevista, cioè appartenente a un genere diverso o priva della funzione essenziale promessa.
Massime di principio
- La qualificazione di "aliud pro alio" richiede che il bene consegnato sia talmente eterogeneo o carente da risultare funzionalmente del tutto inidoneo alla destinazione pattuita; una mera differenza di classe o una minore prestazione non è automaticamente sufficiente.
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico e non generico come la difformità riscontrata (es. RCK 200 vs RCK 250) abbia inciso sull'idoneità complessiva del bene: deve esplicitare il nesso tra caratteristica tecnica e perdita della funzione economico-sociale attesa.
- La consulenza tecnica d'ufficio può svolgere funzione percipiente quando la verifica riguarda elementi tecnici che solo un esperto può accertare; pertanto l'uso della CTU per determinare caratteristiche materiali è ammissibile.
- La domanda di risarcimento per inadempimento può essere proposta anche senza la preventiva esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto: l'azione risarcitoria è autonoma e viene disciplinata dall'art.1453 c.c.
- In presenza di concause o di responsabilità plurime (posa, progettazione, direzione lavori), il giudice può quantificare e ripartire la responsabilità (es. percentuali di incidenza) purché ciò sia motivato e supportato dalle risultanze istruttorie.
- Se la documentazione o la motivazione è carente, la Corte di Cassazione tende a cassare e rinviare per un nuovo esame piuttosto che sostituirsi al giudice di merito, richiedendo approfondimenti tecnici e probatori.
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