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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13208/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente impugna la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado favorevole, contestando principalmente: (i) la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e l'erronea considerazione che l'invio del questionario e la fase di accertamento per adesione avrebbero esaurito tale obbligo; (ii) l'erronea qualificazione e applicazione degli strumenti di accertamento (analitico–induttivo vs. accertamento sintetico) e la conseguente esigenza del contraddittorio preventivo per il periodo 2009 alla luce delle modifiche normative; (iii) l'insufficiente e difettosa valutazione e motivazione in ordine alle presunzioni adottate dall'Ufficio (tariffa oraria, ricarico medio del 50%, numero di giorni lavorativi, tempi morti, disponibilità patrimoniali); (iv) violazioni e false applicazioni di norme processuali e tributarie e omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: ha confermato che l'invio del questionario e la partecipazione al procedimento di accertamento per adesione possono costituire un contraddittorio endoprocedimentale adeguato; ha escluso la necessità di un ulteriore contraddittorio formale nel caso concreto, considerata la modalità di accertamento effettivamente svolta (analitico-induttivo) e la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della cd. prova di resistenza; ha dichiarato inammissibili o improcedibili le censure volte a rivalutare il merito dei fatti e della prova (limiti del giudizio di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.); ha rigettato le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito ritenendola adeguata al di sopra del minimo costituzionale; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in € 7.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata come base normativa per l'accertamento dei maggiori ricavi; la Corte valorizza l'accertamento analitico‑induttivo operato dall'Ufficio ai sensi di tale disposizione

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7

    Citata con riferimento all'accertamento sintetico e all'obbligo del contraddittorio preventivo nella versione successiva alla novella; la Corte ha ritenuto che nell'esame risultava trattato un accertamento analitico‑induttivo e non un applicativo della versione del 38/7 che imporrebbe diverso onere formale

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 22, comma 7

    Riferimento alla novella che ha inciso sull'ambito applicativo dell'accertamento sintetico (richiamata nella doglianza), ma la Corte ha ritenuto non applicabile la doglianza nel caso concreto

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Richiamato in connessione con gli aspetti IVA dell'accertamento; la Corte ha valutato che l'accertamento era stato svolto con metodo analitico‑induttivo e che gli elementi di riscontro per l'IVA erano confermativi

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Richiamato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte valuta e respinge le censure che configurano in realtà riedizione del sindacato di merito

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Applicato nel testo novellato (art. 54 d.l. 83/2012) quale limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito; la Corte ricorda che ormai in Cassazione non è consentita la rivalutazione della sufficienza della motivazione se non nei casi estremi (mancanza, apparente, contraddittorietà, incomprensibilità)

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 56, 115

    Richiamati nelle censure processuali e relative alla disciplina del processo tributario; la Corte ritiene infondate le doglianze aventi per oggetto la presunta nullità o apparente motivazione della sentenza di merito

  • codice civile, artt. 2697 e 2729

    Richiamati dal ricorrente con riferimento all'onere della prova; la Corte ritiene che le censure sostanziali sulla valutazione probatoria costituiscano tentativo di riesame di merito e sono inammissibili in Cassazione

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 5

    Richiamato nella doglianza circa gli strumenti indiziari usati per la ricostruzione della base imponibile; la Corte ha ritenuto la censura finalizzata alla rivalutazione del fatto e quindi inammissibile

  • Cass. Sez. U. richiamate (n. 24823/2015, n. 8053/2014, n. 20436/2021 e altre)

    La Corte fa riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità e di legittimità costituzionale per sintetizzare i criteri applicabili al contraddittorio preventivo, alla prova di resistenza e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

Massime di principio

  • L'obbligo del contraddittorio preventivo non richiede una forma predeterminata: l'invio di questionari e la partecipazione al procedimento d'accertamento per adesione possono integrare un contraddittorio endoprocedimentale valido, se effettivi e funzionali al confronto
  • Quando l'accertamento è svolto 'a tavolino' (analitico‑induttivo senza accessi/ispezioni), il contraddittorio è richiesto per i tributi armonizzati solo se non vi è stata alcuna interlocuzione utile e il contribuente dimostra concretamente (prova di resistenza) come il mancato contraddittorio abbia pregiudicato il risultato
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riedizione del giudizio di merito: le censure che mirano a riesaminare la valutazione delle prove o la congruità degli indici usati dall'Ufficio sono inammissibili o improcedibili
  • Dopo la riforma prevista dall'art. 54 d.l. 83/2012 (modifica dell'art. 360 c.p.c.), il controllo sulla motivazione in Cassazione è molto limitato: si valuta solo l'esistenza del requisito motivazionale minimo e vizi gravi quali mancanza, motivazione apparente, inconciliabilità e incomprensibilità
  • Il contribuente che contesta l'insufficienza del contraddittorio deve indicare specificamente quali elementi avrebbe dedotto e in che modo tali elementi avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento (onere della prova di resistenza)
  • Nuove questioni sostanziali o dedotte per la prima volta in sede di legittimità (es. mancata deduzione dei costi) sono inammissibili se non contestate nei gradi di merito

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