Sentenza del 03/02/2016 n. 2058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in relazione all'accertamento IRPEG, IRAP e IVA per il 2003. In particolare, sosteneva: 1) che la società avesse determinato erroneamente i decrementi patrimoniali rilevanti ai fini dell'agevolazione Dual Income Tax; 2) che fosse stata illegittimamente dedotta nel 2003 una spesa di competenza del 2002, senza prova di circostanze obiettive che ne avessero impedito la determinazione nell'anno di competenza. La società, con ricorso incidentale, contestava invece la ripresa relativa all'indennità di fine mandato dell'amministratore unico e l'indetraibilità dell'IVA sulle spese di manutenzione straordinaria di un deposito di carburante locato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo adeguata la motivazione della sentenza regionale sui decrementi patrimoniali ai fini DIT e considerando verosimile un refuso nell'indicazione dell'anno 2007 anziché 2001 nei verbali assembleari. Ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia: il costo relativo a una prestazione del 2002, quantificato solo nel 2003, non è automaticamente deducibile nell'anno successivo; il contribuente deve provare circostanze obiettive che abbiano impedito la determinazione del costo nell'anno di competenza. Ha rigettato il ricorso incidentale della società per inammissibilità dei quesiti di diritto, formulati in termini astratti e non collegati concretamente alla fattispecie. La sentenza è stata cassata limitatamente al costo di competenza del 2002 e la causa è stata decisa nel merito, rigettando il ricorso della contribuente anche quanto all'indennità di fine mandato e all'IVA indetraibile, mentre è rimasto fermo l'annullamento della ripresa relativa alla DIT. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466
Disciplina l'agevolazione Dual Income Tax. Nel caso concreto è rimasto fermo l'annullamento della ripresa fiscale relativa alla determinazione dei decrementi patrimoniali.
Legge n. 383 del 2001, art. 5, comma 1, lett. b)
È stata richiamata per individuare i decrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001 rilevanti ai fini della determinazione della base agevolabile DIT.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 1, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 344 del 2003
Stabilisce il principio di competenza nella deduzione dei componenti negativi del reddito d'impresa. La deroga per costi non determinabili nell'anno di competenza opera solo se il contribuente dimostra circostanze obiettive che ne abbiano impedito la quantificazione.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova. Spettava alla contribuente dimostrare le circostanze obiettive che avrebbero giustificato la deduzione nell'anno successivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 70, ora 105, n. 4, e 17, comma 1, lett. c)
Sono state richiamate dalla società in relazione alla deducibilità e al trattamento dell'indennità di fine mandato dell'amministratore. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per quesito di diritto inidoneo, senza esame nel merito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, n. 3
È stato invocato dalla società per sostenere l'esclusione dal campo IVA delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dal conduttore. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione astratta del quesito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva che il quesito di diritto formulato nel ricorso per cassazione individuasse l'errore giuridico commesso dal giudice in relazione alla concreta controversia. Quesiti generici o meramente astratti determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, vale il principio di competenza: un costo deve essere imputato all'esercizio cui si riferisce, anche se viene pagato o fatturato successivamente.
- La deduzione in un esercizio successivo è ammessa solo quando il contribuente dimostra che, nell'esercizio di competenza, la quantificazione del costo era stata impedita da circostanze obiettive; non bastano la mancata fattura o la tardiva determinazione del compenso.
- Nel ricorso per cassazione, i quesiti di diritto devono essere specifici e collegati ai fatti e all'errore attribuito alla sentenza impugnata; la formulazione di una domanda generale sulla corretta interpretazione della norma comporta l'inammissibilità.
- Un errore materiale nell'indicazione di una data non comporta automaticamente l'invalidità della motivazione se il contesto processuale consente di identificarlo chiaramente come refuso e la ricostruzione dei fatti resta logicamente comprensibile.
- La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, dopo aver cassato la sentenza per un errore di diritto.
- La soccombenza può essere solo parziale: una parte può ottenere l'annullamento di alcune riprese fiscali e perdere su altre, con conseguente possibile compensazione delle spese.
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