Sentenza del 13/11/2015 n. 23224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo, con un unico motivo articolato in più censure, che fosse illegittima la decadenza dall'agevolazione fiscale "prima casa" applicata alla propria quota dell'immobile. Ha contestato: l'interpretazione della comunione legale tra coniugi e del concetto di residenza; l'applicazione della disciplina prevista per il personale delle Forze armate e di polizia; nonché il termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per notificare l'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 18 maggio 2009, era ancora applicabile l'art. 366-bis c.p.c., che imponeva, per i ricorsi fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. Il motivo di ricorso ne era completamente privo e conteneva inoltre una pluralità di censure eterogenee. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non aveva depositato controricorso.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3), l'illustrazione del motivo deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
La norma imponeva, per i ricorsi per cassazione soggetti alla sua applicazione temporale, un quesito di diritto specifico e conclusivo. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle questioni di merito.
Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009
La disciplina transitoria ha mantenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, anche se il ricorso è stato proposto successivamente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; all'epoca dei fatti, tale motivo doveva essere accompagnato dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 177 c.c.
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla comunione legale dei beni tra coniugi e alla titolarità dell'immobile acquistato durante il matrimonio, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa questione.
Art. 143 c.c.
È stato invocato dalla contribuente riguardo al concetto di residenza dei coniugi, ma la questione non è stata valutata per l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 342 del 2000, art. 66
Non è richiesta la condizione della residenza al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
La ricorrente sosteneva l'applicabilità dell'esenzione dal requisito della residenza, ma la Corte non ha deciso tale questione sostanziale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
La ricorrente contestava il rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione per la notifica dell'avviso di liquidazione relativo alla perdita dell'agevolazione prima casa. Anche questa censura è rimasta priva di esame.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali e temporali del ricorso è preliminare all'esame del merito: l'omissione di un requisito richiesto dalla legge può determinare l'inammissibilità anche quando la questione sostanziale potrebbe essere fondata.
- Quando una norma processuale è stata abrogata, occorre verificare la disciplina transitoria e la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non soltanto la data di proposizione del ricorso.
- Un unico motivo che cumula molteplici violazioni di legge può essere inammissibile se non consente di individuare con chiarezza le singole questioni e il principio di diritto richiesto alla Corte.
- La dichiarazione di inammissibilità per un vizio formale impedisce normalmente alla Corte di cassazione di valutare la correttezza della decisione impugnata nel merito.
- In controversie fiscali riguardanti agevolazioni e decadenze, le questioni relative ai requisiti sostanziali e ai termini di notifica devono essere formulate rispettando rigorosamente le regole proprie del grado di giudizio e del tipo di impugnazione.
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