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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01255/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi fatturati per attività di promozione e commercializzazione di merci a campionario, ricerca di nuova clientela e fidelizzazione della clientela esistente. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo che le prestazioni non fossero state eseguite e che le fatture fossero state emesse senza autorizzazione e senza accordo tra le parti. La Corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale del creditore, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta con ricorso e non con citazione, ritenendo applicabile il rito ordinario e affermando che il deposito entro quaranta giorni non bastasse, essendo la notificazione avvenuta oltre il termine. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) ultrapetizione e violazione delle norme sull'appello incidentale, per avere la Corte esaminato un appello incidentale proposto solo in via condizionata; 2) falsa applicazione degli artt. 645 e delle norme sul rito del lavoro, sostenendo che il rito dell'opposizione dovesse essere individuato in base alla natura del credito monitorio e che, trattandosi di rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c., l'opposizione fosse correttamente introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c.; 3) violazione di norme sulla competenza per materia, motivo ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'appello incidentale del creditore, pur formulato come condizionato, fosse comunque esaminabile perché verteva su una questione pregiudiziale idonea a incidere sulla stessa giustiziabilità della domanda e sul giudicato; ha inoltre rilevato un difetto di interesse sul punto. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo va individuato in base alla natura del credito fatto valere in via monitoria e non in base al rito seguito nella fase monitoria; la circostanza che il decreto sia stato emesso da una sezione civile ordinaria e non dalla sezione lavoro è un dato interno e neutro, non decisivo. Poiché il credito riguardava un rapporto rientrante nell'art. 409 c.p.c., l'opposizione introdotta con rito lavoro era conforme a diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore

    la rinuncia al mandato comunicata dai difensori non incide sul giudizio di cassazione già pendente

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per dedurre ultrapetizione in appello

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo con riferimento all'appello incidentale

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente e valorizzato dalla Corte sul difetto di interesse

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione

  • art. 645 c.p.c.

    il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo va determinato in base alla natura del credito monitorio

  • art. 409 c.p.c.

    se il credito monitorio deriva da rapporto rientrante in tale disposizione, l'opposizione segue il rito del lavoro

  • art. 414 c.p.c.

    la ricorrente aveva introdotto l'opposizione con ricorso in forma di rito lavoro

  • art. 415 c.p.c.

    norma richiamata nel secondo motivo in relazione al rito del lavoro

  • art. 426 c.p.c.

    norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla translatio/ritualità del procedimento

  • art. 439 c.p.c.

    norma richiamata nel secondo motivo in relazione al rito del lavoro

  • art. 7 bis r.d. n. 12/1941

    richiamato nel terzo motivo sulla ripartizione interna degli uffici giudiziari

  • art. 46 r.d. n. 12/1941

    richiamato nel terzo motivo sulla competenza/sezioni dell'ufficio

  • d.lgs. n. 51/1998

    richiamato nel terzo motivo sulla distribuzione delle funzioni tra sezioni del tribunale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il rito da seguire non dipende dalla forma o dal rito concretamente utilizzato nella fase monitoria, ma dalla natura sostanziale del credito azionato in via monitoria.
  • Quando il credito fatto valere in via monitoria attiene a un rapporto rientrante tra quelli per cui è previsto il rito del lavoro, l'opposizione va proposta con le forme del rito del lavoro anche se il decreto ingiuntivo è stato emesso da una sezione civile ordinaria del tribunale.
  • La ripartizione interna degli affari tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario è neutra ai fini della individuazione del rito applicabile all'opposizione.
  • L'appello incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa può essere esaminato anche se formulato in via condizionata, quando investa una questione pregiudiziale idonea a incidere sul giudicato e sulla stessa giustiziabilità della domanda; in tale ipotesi può anche difettare l'interesse a censurare la pronuncia sul punto se l'esito sarebbe comunque rimasto invariato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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