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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 356 - Corte di Giustizia CEE

1) Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 69/335/CEE - Articoli 2, 4, 10 e 11 2) Direttiva 85/611/CEE - Articoli 10 e 293 CE - Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo - Doppia imposizione 3) Articolo 56 CE - Imposta annuale sugli OIC - OIC di diritto straniero e quote di imposta. 4) Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

NN (L) chiedeva la restituzione di EUR 185.739,34 versati a titolo di imposta annuale belga sugli organismi di investimento collettivo per il 2006. Sosteneva che l'imposta applicata agli OIC stranieri che commercializzano quote in Belgio violasse la direttiva 69/335 sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, la direttiva 85/611 sugli OICVM, la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi, anche perché poteva determinare una doppia imposizione rispetto all'imposta dovuta nello Stato d'origine. Contestava inoltre la sanzione consistente nel divieto giudiziale di commercializzare ulteriormente quote in Belgio in caso di omessa dichiarazione o mancato pagamento.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'imposta annuale sugli OIC non rientra tra le operazioni disciplinate dalla direttiva 69/335 e pertanto può essere applicata anche agli OIC di diritto straniero. La direttiva 85/611 non impedisce tale imposizione, purché sia applicata in modo non discriminatorio. L'articolo 56 CE sulla libera circolazione dei capitali non osta all'imposta, anche se essa si aggiunge a un'imposta analoga dovuta nello Stato d'origine: in assenza di armonizzazione europea, la doppia imposizione derivante dall'esercizio parallelo delle competenze fiscali nazionali non è di per sé una restrizione vietata. La quinta questione sugli oneri amministrativi è stata dichiarata irricevibile per insufficienza di elementi. È stata invece dichiarata incompatibile con l'articolo 49 CE la sanzione specifica applicabile agli OIC stranieri, consistente nel divieto di commercializzare quote in futuro: essa era più severa, non limitata temporalmente e non graduabile rispetto alla gravità della violazione, risultando sproporzionata. La causa sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 69/335/CEE, articoli 2, 4, 10 e 11

    Gli Stati membri non applicano, oltre all'imposta sui conferimenti, altre imposizioni per le operazioni, i conferimenti e le formalità rientranti nell'ambito della direttiva.

    L'imposta annuale sugli OIC, calcolata sugli importi netti collocati in Belgio, non riguarda conferimenti di capitale, aumenti di capitale, emissione o negoziazione di titoli nelle forme disciplinate dalla direttiva. Perciò la direttiva non ne impedisce l'applicazione agli OIC stranieri.

  • Direttiva 85/611/CEE, articolo 44, paragrafo 3

    Le disposizioni nazionali applicabili agli OICVM in settori non disciplinati dalla direttiva devono essere applicate in modo non discriminatorio.

    La direttiva non armonizza la fiscalità degli OICVM. Gli Stati possono quindi imporre tributi anche agli OIC stranieri che operano nel territorio, purché il regime fiscale sia applicato senza discriminazioni.

  • Articolo 56 CE

    Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri.

    L'imposta belga si applicava indistintamente agli OIC belgi e stranieri e non costituiva una restrizione vietata. L'eventuale cumulo con un'imposta nello Stato d'origine non impone allo Stato ospitante di eliminare la doppia imposizione.

  • Articolo 49 CE

    Sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

    Il divieto giudiziale illimitato di commercializzare quote in futuro, previsto solo per gli OIC stranieri, costituiva una restrizione alla prestazione dei servizi. Pur potendo essere legittimo perseguire l'efficacia della riscossione fiscale, la sanzione era sproporzionata perché non graduabile, non temporalmente limitata e priva di alternative meno restrittive.

  • Articolo 10 CE

    La disposizione stabilisce un obbligo generale di leale cooperazione, ma non crea autonomi diritti o obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle libertà fondamentali e dalle altre norme dell'Unione pertinenti.

  • Articolo 293, secondo trattino, CE

    La norma incoraggia gli Stati membri a eliminare la doppia imposizione, ma non è direttamente applicabile e non attribuisce ai singoli un diritto a ottenere l'eliminazione della doppia imposizione.

  • Articolo 162, secondo comma, del Codice belga delle successioni

    Il giudice può vietare agli OIC di diritto straniero la prosecuzione dell'attività di collocamento di quote in Belgio.

    La sanzione è stata ritenuta contraria alla libera prestazione dei servizi perché più severa rispetto al regime applicabile agli OIC belgi e sproporzionata rispetto agli obiettivi di riscossione dell'imposta.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può applicare un'imposta a operatori o organismi stabiliti in un altro Stato membro quando questi offrono prodotti o servizi nel suo territorio, purché il tributo sia fondato su un criterio territoriale effettivo e sia applicato in modo non discriminatorio.
  • Il fatto che un operatore straniero paghi un'imposta analoga nel proprio Stato non rende automaticamente illegittima l'imposizione nello Stato ospitante: in assenza di armonizzazione, la doppia imposizione non è di per sé contraria alle libertà fondamentali.
  • La compatibilità di un tributo con il diritto dell'Unione va distinta dalla compatibilità delle sanzioni previste per la sua violazione. Anche un'imposta legittima può essere accompagnata da sanzioni incompatibili con la libera circolazione.
  • Le sanzioni nazionali che limitano l'accesso futuro al mercato devono essere necessarie, proporzionate, temporalmente limitate e graduabili in funzione della gravità dell'infrazione; un divieto indefinito e senza alternative meno restrittive è presumibilmente sproporzionato.
  • Quando una misura incide sia sui servizi sia sui capitali, la libertà applicabile principalmente dipende dall'oggetto prevalente della misura: la tassazione collegata all'acquisto di quote di OIC riguarda principalmente la libera circolazione dei capitali, mentre il divieto di commercializzazione riguarda la libera prestazione dei servizi.

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