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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Milano e la condanna è stata confermata in appello per la contravvenzione di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, relativa alla violazione del divieto di accesso alle aree urbane disposto dal Questore. In cassazione deduceva, con motivi sovrapposti di violazione di legge e vizio di motivazione, che: il reato presupporrebbe una precedente condotta riconducibile all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto; l'ordine del Questore sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, essendo fondato solo su un asserito esercizio di parcheggiatore abusivo; il giudice penale avrebbe dovuto sindacare e disapplicare il provvedimento amministrativo; quanto all'elemento soggettivo, mancava la prova che egli comprendesse la lingua italiana e il contenuto dell'atto, essendo cittadino rumeno, in situazione di marginalità sociale, con basso livello di scolarizzazione, e il provvedimento non sarebbe stato tradotto in rumeno. Sosteneva quindi che, difettando elemento oggettivo e soggettivo, dovesse essere assolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata disapplicazione del provvedimento del Questore introducesse per la prima volta in cassazione una questione non proposta in appello e non rilevabile d'ufficio, quindi preclusa dal principio del tantum devolutum quantum appellatum. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la contestazione della legittimità dell'atto amministrativo avrebbe dovuto essere coltivata davanti al giudice amministrativo. Quanto al dolo, ha reputato manifestamente infondato il motivo, valorizzando la motivazione della Corte di appello secondo cui l'imputato era presente in Italia dal 2012, aveva subito numerosi processi per il medesimo reato ed era sempre stato assistito da difensore, circostanze ritenute sufficienti a escludere l'ignoranza del divieto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Integra la contravvenzione contestata per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane disposto dal Questore.

  • art. 9, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Richiamato dal ricorrente come presupposto fattuale del divieto di accesso, in quanto relativo alle condotte precedenti che possono fondare il provvedimento amministrativo.

  • art. 21-ter, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113

    Norma di modifica del testo applicabile all'illecito contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato nel quadro della precedente questione di legittimità costituzionale evocata nella motivazione, senza che la Corte ne affronti nel merito la fondatezza nel caso concreto.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduce per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, perché il sindacato di legittimità non può investire punti della decisione ormai stabilizzati dal devolutum.
  • Nel processo penale per violazione del divieto di accesso disposto dal Questore, la contestazione della legittimità dell'atto amministrativo non può essere utilizzata in cassazione come censura nuova se non è stata devoluta al giudice di appello; inoltre, eventuali vizi del provvedimento vanno fatti valere nelle sedi proprie del giudizio amministrativo.
  • Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la conoscenza del divieto può essere desunta in modo logico e non meramente formale da elementi fattuali quali la stabile presenza nel territorio nazionale, i precedenti specifici numerosi e l'assistenza difensiva nei procedimenti precedenti per il medesimo fatto.
  • La deduzione del mancato pieno dominio della lingua italiana, se non allegata e supportata nei gradi di merito, non impone di per sé l'annullamento della decisione quando la motivazione d'appello dia conto in modo non illogico della consapevolezza dell'imputato rispetto al contenuto del divieto notificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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