Circolare numero 128 del 6-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, ai sensi della legge n. 311/1973, della convenzione tra INPS e ILA-UILTuCS per la riscossione tramite mod. F24 delle quote associative dovute dagli iscritti, congiuntamente ai contributi obbligatori. Sono indicate le modalità operative per la trasmissione delle deleghe e dei supporti magnetici, i termini annuali per la notifica delle quote, le regole sulla revoca, la gestione dei rapporti finanziari e il rimborso spese a carico dell’Associazione. La convenzione ha durata annuale, si rinnova tacitamente salvo disdetta entro il 30 giugno, e l’INPS è esonerato da obblighi di esazione coattiva e da responsabilità verso gli associati e i terzi.
Convenzione INPS-ILA-UILTuCS per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-ILA-UILTuCS per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà notizia della stipula, avvenuta il 20 maggio 2004, della convenzione tra INPS e Organizzazione Imprese e Lavoratori Autonomi (ILA-UILTuCS) ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. L’accordo attribuisce all’INPS il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti, da riscuotere congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori mediante modello F24.
Ambito di applicazione e modalità generali di riscossione
La convenzione riguarda gli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S. Il contributo associativo, stabilito annualmente dalla Federazione e potenzialmente differenziato per provincia, viene inserito nell’importo complessivo da versare insieme alla contribuzione obbligatoria. Sull’avviso di pagamento predisposto dall’Istituto deve essere evidenziata sia la quota associativa sia la denominazione dell’Associazione destinataria.
È espressamente escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS. La circolare richiama inoltre l’applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002 per quanto riguarda i costi e il rimborso spese dovuti all’Istituto.
Identificazione degli associati e trasmissione delle deleghe
Per l’attivazione della riscossione, la ILA-UILTuCS deve trasmettere alle strutture periferiche INPS competenti, in base al codice di avviamento postale, le deleghe sottoscritte dai singoli associati, redatte secondo il testo predisposto dall’INPS. Le deleghe devono essere presentate in duplice copia, con una restituita per ricevuta.
Le scadenze indicate sono:
- 15 ottobre dell’anno precedente;
- 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio dell’anno stesso, per la parte residua.
La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale ILA-UILTuCS con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. I nominativi e le firme dei legali rappresentanti o dei delegati devono risultare depositati presso la struttura territoriale INPS competente. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo.
È inoltre previsto che, nel caso in cui pervengano due o più deleghe per diverse organizzazioni sindacali nel corso dello stesso anno, l’INPS non prenda in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.
Supporti magnetici, abbinamento dei dati e revoche
La convenzione disciplina anche l’invio, da parte della ILA-UILTuCS, dei nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e dei nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega. Le trasmissioni devono avvenire alla Sede centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - alle seguenti scadenze:
- 30 settembre dell’anno precedente;
- 15 novembre dell’anno precedente;
- 18 gennaio dell’anno stesso, per la parte residua.
I supporti devono contenere, oltre all’identificazione della SAP competente e del comune sede dell’impresa, i dati essenziali degli associati, tra cui cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo che per le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.
L’INPS rende disponibili alle sedi periferiche i dati ricevuti per la convalida delle deleghe e comunica entro cinque giorni alla ILA-UILTuCS l’esito dell’abbinamento, fornendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità per i casi in cui nastri magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Quanto alle revoche, se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, la sede periferica provvede all’acquisizione entro tre mesi dalla ricezione. Di conseguenza, la quota associativa non sarà inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
L’INPS - Sede centrale - corrisponde alla ILA-UILTuCS, entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna sede periferica una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni effettive e gli importi posti in riscossione, ridotta di due punti.
Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari vengono definiti, senza applicazione di interessi, per ogni singola emissione quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento relativi a quella emissione. In tale sede l’INPS trasmette all’Associazione un rendiconto contenente:
- l’ammontare delle quote associative riscosse;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, comprensiva degli oneri fiscali previsti;
- gli acconti già corrisposti;
- l’eventuale conguaglio a saldo.
Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS provvede al versamento del conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla ILA-UILTuCS l’elenco, su tabulato o supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
È previsto inoltre che entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS invii all’Associazione un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni per le quali non sia ancora ultimata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione dell’importo annuo, degli acconti versati e dell’ammontare delle quote riscosse per ciascuna emissione.
Rimborso spese, oneri e responsabilità
La ILA-UILTuCS si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino a tale definizione, restano validi i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono a carico dell’Associazione, oltre alle spese, anche tutti gli eventuali oneri inerenti alla convenzione, compresi quelli fiscali.
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. I rapporti conseguenti, inclusa l’eventuale restituzione di somme versate per contributi associativi, sono regolati direttamente tra le strutture provinciali dell’Associazione e gli associati interessati. La ILA-UILTuCS dichiara inoltre che l’INPS resta sollevato da ogni responsabilità verso terzi o chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e valutazione della convenzione
La convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. La disdetta deve essere comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
La circolare segnala infine che l’INPS si riserva di valutare, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore della convenzione, la consistenza associativa dell’Organizzazione in rapporto al flusso complessivo delle deleghe, al fine di verificare se la proroga sia compatibile con i propri fini istituzionali.
Indicazioni pratiche richiamate dalla circolare
Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle regole già previste per le convenzioni vigenti in materia e, in particolare, alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.
Punti principali
Stipula della convenzione e oggetto del servizio
È stata stipulata il 20 maggio 2004 una convenzione tra INPS e ILA-UILTuCS, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative. La riscossione avviene attraverso il mod. F24 e riguarda gli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S.
Modalità di riscossione e inclusione nel pagamento contributivo
Il contributo associativo, stabilito annualmente dalla Federazione anche in misura differenziata per provincia, viene versato dagli associati insieme alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa è inserita nell’importo totale da versare e l’INPS evidenzia sull’avviso di pagamento sia l’importo sia la denominazione dell’Associazione destinataria. È escluso ogni obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS.
Identificazione degli associati e trasmissione delle deleghe
La ILA-UILTuCS deve trasmettere alla struttura periferica INPS competente, con apposito elenco in duplice copia, le deleghe sottoscritte dagli associati secondo il testo predisposto dall’INPS. Le scadenze sono fissate al 15 ottobre e al 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, al 28 gennaio dell’anno stesso. La delega presentata dopo il 28 gennaio produce effetti solo dall’anno successivo. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dall’organizzazione territoriale ILA-UILTuCS e i nominativi dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso la sede territoriale INPS competente.
Supporti magnetici, abbinamento e revoche
La ILA-UILTuCS deve inviare alla Sede centrale INPS, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso, i nastri magnetici contenenti i dati dei nuovi associati e le revoche. L’INPS effettua l’abbinamento dei dati, comunica gli esiti entro cinque giorni e rende disponibili i nominativi non abbinati. In caso di pluralità di deleghe per diverse organizzazioni sindacali, l’INPS non prende in considerazione nessuna delega ai fini della riscossione. Se la revoca giunge direttamente all’INPS dall’associato, la sede periferica la acquisisce entro tre mesi e la quota non sarà più inclusa nell’avviso di pagamento per l’esercizio successivo.
Aspetti finanziari, acconti e rendicontazione
L’INPS versa alla ILA-UILTuCS un acconto entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale, applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari vengono definiti per singola emissione, senza interessi, quando sono elaborati tutti i certificati di accreditamento. L’INPS trasmette un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo, e provvede contestualmente al versamento del relativo conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Rimborso spese e oneri a carico dell’Associazione
La ILA-UILTuCS deve corrispondere all’INPS gli importi determinati in base alla revisione dei costi; fino ad allora valgono i costi previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono a carico dell’Associazione, oltre alle spese, anche ogni eventuale onere, compreso quello fiscale, inerente la convenzione.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i titolari di impresa associati, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi. I rapporti relativi alla restituzione delle somme versate o ad altre contestazioni si instaurano direttamente tra le strutture provinciali dell’Associazione e gli associati interessati. L’Associazione dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. L’INPS si riserva anche di valutare, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore, la consistenza associativa dell’Organizzazione in rapporto al flusso delle deleghe, per verificare la compatibilità dell’eventuale proroga con i propri fini istituzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 120 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 121 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 122 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 123 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 124 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 125 del 6-8-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →